Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

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  • La classe di merito - Attestato di rischio - Risarcimento diretto - Assicurazioni per altri veicoli

    Secondo la legge n. 990/1969 vengono predisposte 18 classi di merito, con cui si definiscono le rischiosità rappresentate dagli automobilisti e da cui le compagnie assicurative fissano i loro piani tariffari.
    Il bonus-malus

    La legge n. 990/1969 presume anche la normativa del sistema bonus-malus.

    Difatti, al rinnovo annuale della polizza l'assicuratore deve considerare il comportamento assunto dell'automobilista nel corso dell'anno e nel caso non abbia causato sinistri è previsto che la classe di merito diminuisca di un punto (ovvero si matura un bonus); mentre, per ogni incidente provocato la classe di merito aumenta di due punti (in tal caso si consegue un malus) e di conseguenza la compagnia, per l'anno successivo, presenta all'assicurato un premio più alto.

    Chi assicura per la prima volta un veicolo con una polizza RCA bonus-malus viene inserito nella quattordicesima classe. Se durante il primo anno l'assicurato non causa incidenti entra automaticamente in tredicesima classe con un premio annuale ribassato; se, invece, provoca un incidente viene messo in sedicesima classe ed il suo premio assicurativo viene aumentato.

    Il bonus malus è il metodo più usato per la responsabilità civile auto, il suo meccanismo è a punti e prevede che il costo del premio assicurativo venga rapportato al comportamento stradale dell'assicurato su scala temporale. L'attribuzione della classe di merito di appartenenza viene definita dal punteggio accumulato nel tempo: meno punti si hanno migliore è la classe di merito e minore il costo del premio da pagare.
    La classe di merito per chi assicura più veicoli

    Fino all'anno scorso acquistando un secondo veicolo (senza privarsi del primo) significava assicurarlo con la classe di merito di ingresso (ossia la quattordicesima), anche se, a volte, alcune compagnie decidevano di applicare una classe più favorevole per gli assicurati più lodevoli.

    Ma con la legge n. 40/2007 (in vigore dal 3 aprile 2007) un automobilista, che ha già assicurato un veicolo, può beneficiare della stessa classe di merito acquisita negli anni, anche per la sottoscrizione di un contratto RCA per un secondo mezzo di trasporto a motore.

    L'Unione Nazionale dei Consumatori, con il decreto legge n. 7/2007, ha integrato l'articolo n. 134 (“Attestazione sullo stato del rischio”) del Codice delle Assicurazioni Private. Questo decreto a partire dal 3 aprile 2007 è diventato legge grazie al cosiddetto “Bersani-Bis” [legge n. 40/2007].

    Il decreto, infatti, prevede che la compagnia non può assegnare una classe di merito più bassa, rispetto a quella raggiunta secondo l'attestato di rischio legato all'assicurato, sia in caso di contratto RCA per un ulteriore veicolo (della stessa tipologia/potenza) dello stesso assicurato sia in caso di acquisto di un'autovettura nuova da parte di un familiare convivente. Secondo quest'ultimo caso se, ad esempio, vostro figlio acquista un auto nuova può godere della miglior classe di merito tra quelle dei familiari conviventi.

    Per mantenere la stessa classe di merito non è necessario restare legati alla stessa compagnia assicurativa, infatti sarà l'attestato di rischio a mostrare lo storico dell'assicurato presso qualsiasi altra assicurazione.

    In ogni caso, l'assicurato ha diritto a mantenere la propria classe di merito nei seguenti casi:

        * permuta di veicolo (a fronte della vendita del vecchio);
        * rottamazione;
        * furto;
        * consegna in conto vendita (a patto che venga documentato);
        * acquisto di un secondo veicolo (grazie alla nuova legge n. 40/2007).

    Come mantenere la classe di merito in caso di sinistro?

    In alcuni casi è possibile conservare la classe di merito anche in caso di incidenti stradali: infatti, qualora fosse previsto a contratto, rimborsando l'assicurazione della somma risarcita alle terze parti coinvolte nel sinistro, l'assicurato evita l'aumento della classe di merito ed la conseguente maggiorazione di premio.

    Questa condizione contrattuale potrebbe risultare interessante in caso di sinistri di modesta entità, dato che, liquidando gli importi pagati dalla compagnia, verrebbe meno il rischio di penalizzazione in termini di classe di merito.

    E' possibile far valere tale possibilità, se prevista a contratto, anche passando ad un'altra impresa assicuratrice. In questo caso, il vecchio assicuratore deve inviare (almeno 30 giorni prima della scadenza annuale) l'attestato di rischio ed i seguenti documenti all'assicurato o alla nuova assicurazione:

        * se sinistro a risarcimento diretto:
              o numero del sinistro, data avvenimento, terze parti coinvolte;
              o procedura da seguire per richiedere, alla Stanza di compensazione c/o il CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), l'ammontare dell'importo liquidato e come effettuare il rimborso (di persona o tramite l'assicurazione);
              o classe di merito;
              o dichiarazione del fatto che, in caso di rimborso effettuato a titolo definitivo, alla classe di merito ed all'ammontare del premio per l'annualità successiva non verrà applicato il malus.
        * se sinistro non rientrante nella procedura di risarcimento diretto:
              o numero del sinistro, data avvenimento, terze parti coinvolte, ammontare e data del pagamento;
              o classe di merito;
              o dichiarazione del fatto che, in caso di rimborso effettuato a titolo definitivo, alla classe di merito ed all'ammontare del premio per l'annualità successiva non verrà applicato il malus.

    Attestato di rischio

    L'attestato di rischio rappresenta lo storico dei sinistri dell'assicurato degli ultimi cinque anni.

    Il documento certifica la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione, in caso di cambio di compagnia assicuratrice, in base a dei liberi procedimento interni all'assicurazione di appartenenza.

    La validità dell'attestato è stata estesa da tre mesi fino a cinque anni, per cui in caso di inutilizzo del veicolo o mancato rinnovo della polizza i suoi riferimenti saranno validi per i successivi cinque anni [legge n. 40/2007].

    Le due voci principali di riferimento sono:

        * la classe di merito definita in base a parametri interni;
        * la classe di conversione universale (CU - ex CIP).

    Il CU è il parametro di riferimento tra tutte le assicurazioni, che consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell'assicurato ed il passaggio tra una compagnia ed un'altra.

    Gli assicuratori hanno, infatti, l'obbligo di precisare all'interno dell'attestato di rischio a quale CU corrisponde la classe di merito interna applicata.

    Dato che l'assicurato non è obbligato a rimanere legato alla stessa impresa assicuratrice con la quale è assicurato, la compagnia è obbligata a depositare l'attestato di rischio presso la filiale dove è stato sottoscritto il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

    IL RISARCIMENTO DIRETTO

    La legge n. 254/2006 dichiara che per certi tipi di sinistri, avvenuti dal 1° febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il “risarcimento diretto”.

    Il risarcimento diretto consiste nell'indennizzo dell'assicurato, che ha subito l'incidente e che si dichiara non responsabile del tutto oppure colpevole solo in parte del fatto accaduto, da parte della propria assicurazione sia per i danni materiali (per cui non esistono limitazioni) sia per le lesioni fisiche non gravi (fino ad un'invalidità permanente pari al 9%).

    La normativa, inoltre, viene applicata solo se lo scontro coinvolge due veicoli a motore:

        * riconosciuti tramite il modulo blu di constatazione amichevole;
        * immatricolati in Italia o nella Repubblica di san Marino o nello Stato del Vaticano;
        * assicurati per la RCA con assicurazioni autorizzate a praticare in Italia.

    Nei casi non indennizzabili secondo il risarcimento diretto, l'assicurato deve richiedere il pagamento dei danni alla compagnia assicuratrice del mezzo antagonista. Fino a qualche mese fa, in tutti i casi di sinistro, il danneggiato doveva rivolgersi direttamente all'assicurazione della persona che aveva causato l'incidente.

    Per ottenere il risarcimento diretto è necessario:

        * far avere alla propria assicurazione il modulo blu di constatazione amichevole;
        * precisare alla propria assicurazione dove si trova il veicolo danneggiato per il riscontro peritale;

    L'assicurazione del danneggiato deve provvedere all'assistenza del cliente ed al risarcimento dei danni, secondo quanto disposto per legge. In caso contrario, l'assicurato può appoggiarsi ad associazioni dei consumatori oppure avvalersi delle vie legali.

    La compagnia assicuratrice deve presentare una proposta di risarcimento entro:

        * 30 giorni, se il modulo blu di constatazione amichevole è stato firmato da entrambe le parti coinvolte;
        * 60 giorni, se il modulo blu di constatazione amichevole non è stato firmato da entrambe le parti coinvolte;
        * 90 giorni, per lesioni fisiche alle persone.

    Se l'assicurato accetta la proposta economica formulata dall'assicurazione, allora l'assicurazione deve pagare l'importo pattuito entro 15 giorni.

    Se l'assicurato non è soddisfatto dell'offerta, oppure se l'assicurazione non propone nulla entro i tempi stabiliti, allora è possibile reclamare i propri diritti, anche appoggiandosi a vie legali se fosse necessario.

    Il meccanismo del risarcimento diretto presenta diversi vantaggi, come:

        * abbreviare i tempi di risarcimento;
        * migliorare il rapporto tra assicurato ed impresa assicuratrice;
        * diminuire i premi assicurativi.

    La diminuzione dei premi assicurativi, che avrà luogo nel medio/lungo periodo, si deve al fatto che le assicurazioni avranno una riduzione dei costi di gestione e di amministrazione delle pratiche d'indennizzo proprio grazie al risarcimento diretto.

    ASSICURAZIONI PER ALTRI VEICOLI

    L'obbligo di assicurare un veicolo per i danni causati a terze parti durante la circolazione, secondo la legge n. 990/1969, è vigente verso tutti i veicoli a motore compresi: motocicli, autocarri, camper, mezzi agricoli, rimorchi, ecc. Infatti la legge in questione dichiara che “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile (RCA) verso i terzi...”.

    In caso di sinistro, la copertura estende la responsabilità alla compagnia assicurativa, che si sostituisce al conducente del veicolo occupandosi del risarcimento dei danni da esso causati.
    Auto a noleggio

    Un'autovettura presa a noleggio include l'assicurazione nel costo del canone di noleggio. Quindi, il contraente non deve affrontare alcun costo addizionale, ma è bene che controlli che il veicolo sia provvisto di tagliando assicurativo valido.

    E', inoltre, importante verificare quali siano le clausole contemplate a contratto per avere una maggiore consapevolezza sul grado di copertura in caso di incidente stradale.

    Solitamente i noleggiatori sottoscrivono polizze ad ampia copertura per le proprie auto includendo anche il furto, l'incendio, ecc.

    A volte, addirittura, è possibile trovare dei noleggiatori che permettono al cliente di scegliere a quali tipo di coperture aderire: kasko, parziale con franchigia, assistenza completa, ecc.
    Auto aziendale

    Le auto in leasing o di proprietà dell'azienda sono sottoposte allo stesso obbligo legale, degli autoveicoli privati, previsto dalla legge n. 990/1969 sull'RCA.

    Se è l'azienda ad assicurare direttamente il veicolo, subisce una maggiorazione di costo di premio rispetto a quello di una polizza sottoscritta per un singolo o per pochi mezzi di trasporto; ma, allo stesso tempo, gode del vantaggio di non dover pagare l'IVA per l'importo totale della polizza assicurativa.

    TUTELA DEL CONSUMATORE

    Esistono leggi a tutela del consumatore in materia di trasparenza della comunicazione delle condizioni contrattuali. Le normative cercano di delineare in modo rigoroso le linee guida che le imprese assicuratrici devono seguire per la realizzazione e l'esposizione della documentazione sia informativa che contrattuale riguardante le molteplici tipologie di polizza esistenti. In questo modo si tenta di garantire una maggiore chiarezza sui servizi proposti e le loro condizioni.

    Prima di sottoscrivere un contratto assicurativo è, comunque, molto utile osservare i seguenti consigli:

        * verificare che l'assicurazione rinunci al diritto di rivalsa;
        * accertarsi che la polizza copra tutti i conducenti abilitati (ossia che non escluda, ad esempio, guidatori al di sotto dei 25 anni di età);
        * controllare che non siano state inserite a contratto garanzie facoltative non richieste (ad esempio, tutela legale, assicurazione furto-incendio, ecc.);
        * verificare che i dati inseriti nella polizza siano identici a quelli riportati sul libretto di circolazione;
        * le franchigie devono essere inserite a contratto solo se diminuiscono il premio assicurativo annuale;
        * evitare di sottoscrivere polizze assicurative con un massimale inferiore al milione e mezzo di euro (una cifra inferiore risulterebbe troppo rischiosa per la sicurezza economica dell'assicurato);
        * verificare che la compagnia assicurativa sia tra quelle riconosciute dall'ISVAP e sia autorizzata ad operare sul territorio italiano, per non cadere in possibili truffe;
        * asscurarsi che la polizza includa l'estensione europea.

    La normativa

    La legge n. 57/2001, al fine di garantire la trasparenza e la corretta concorrenzialità dei servizi assicurativi RCA, prevede che le assicurazioni pubblichino i loro premi annuali di riferimento, indicando il periodo di validità degli stessi.

    Più nello specifico, tutti gli assicuratori italiani ogni sei mesi devono comunicare le proprie tariffe annuali, per ogni profilo previsto e richiesto dalla legge. Infatti, questi dati vengono raccolti e resi pubblici da:

        * ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private);
        * CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti);
        * Camera di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura della provincia di riferimento.

    I dati forniti da tutte le compagnie assicurative vengono, poi, pubblicati dal Ministero delle Attività Produttive e suddivisi nelle seguenti categorie:

        * Listini prezzo RCA;
        * Premi per il semestre in corso;
        * Imprese assicuratrici riconosciute a norma;

    I consumatori sono, quindi, tutelati grazie ad un'informazione chiara riguardo alle tariffe applicate da ogni assicurazione, che gli permette di scegliere l'offerta più conveniente.
    Il Fondo di garanzia per le vittime della strada

    Il Fondo di garanzia delle vittime della strada è stato istituito con la legge n. 990/1969, sotto la supervisione del Ministero delle Attività Produttive. Si tratta di un fondo finanziato da una piccola percentuale dei premi RCA pagati dai contraenti alle assicurazioni.

    Periodicamente viene designata un'impresa assicuratrice (a regione o per un gruppo di regioni), tra quelle legalmente riconosciute, a farsi carico della gestione del Fondo.

    Il Fondo di garanzia tutela la persona danneggiata, intervenendo con l'indennizzo, nei seguenti casi:

        * incidenti stradali causati da veicoli non identificati, solo per lesioni alle persone;
        * sinistri stradali causati da veicoli non assicurati, per danni a persone o cose ma con una franchigia di circa 500,00 euro;
        * sinistri causati da mezzi di trasporto assicurati presso assicurazioni in “liquidazione coatta amministrativa” (ossia, in fallimento).

    Per ottenere il risarcimento dovuto è necessario inviare richiesta alla CONSAP. Nel caso vi fossero problemi con il risarcimento, è possibile rivolgersi:

        * alla compagnia assicuratrice designata;
        * all'ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici);
        * all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private).

    fonte studio cataldi

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