-
CORTE COSTITUZIONALE: Deroghe alle regole del concorso pubblico
La regola secondo la quale, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi con le amministrazioni pubbliche si accede mediante concorso, costituisce specificazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, nonché espressione del principio democratico, atteso che la scelta delle persone condiziona integralmente il perseguimento degli obiettivi che la Costituzione si propone di raggiungere attraverso l’attività dei pubblici poteri. L’efficienza e la correttezza dell’agire dell’amministrazione non potrebbero essere, infatti, assicurati in assenza di un’adeguata selezione per coloro che sono chiamati ad operare, in qualità di organi per conto degli enti pubblici.
Posto che non può negarsi al legislatore un'ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le procedure per la costituzione del rapporto di pubblico impiego e per la progressione in carriera; la giurisprudenza costituzionale individua il limite a questa discrezionalità nell'art. 97, c. 1, Cost., “dal quale discende la necessità che le norme siano tali da garantire il buon andamento ; il che, per quanto attiene al momento della costituzione del rapporto d'impiego, consiste nel far sì che nella P.A. siano immessi soggetti i quali dimostrino convenientemente la loro generica attitudine a svolgere le funzioni affidate e, per quanto attiene alla progressione, consiste nel valutare congruamente e razionalmente la attività pregressa del dipendente, sì da trarne utili elementi per ritenere che egli possa bene svolgere anche le mansioni superiori”.
In tal senso il concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni; quale strumento che offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci.
Chiamato a pronunciarsi sulle norme costituzionali che individuano in questa procedura il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici, il Giudice delle leggi ha ripetutamente sottolineato come in un sistema democratico - che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento - il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione.
Si vuole, tramite il concorso, assicurare che la persona, la quale è chiamata a svolgere certe mansioni, sia in grado di esercitarle adeguatamente ed abbia pertanto la capacita non solo giuridica e formale, quale viene assicurata dal titolo di studio, ma anche l’attitudine completa al loro compimento.
Deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti dettati dall’esigenza di garantire il buon andamento dell’Amministrazione o di attuare altri principi di rilevo costituzionale, che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati.
Il ricorso a procedure alternative al concorso viene ritenuto ammissibile solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico», quali ad esempio, quelle ricollegabili alla particolarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in relazione all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione.
Ciò può avvenire quando la peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere porti a ritenere che le stesse possano essere assolte esclusivamente (o più proficuamente) attraverso il ricorso a soggetti in possesso di esperienze professionali maturabili soltanto all'interno della stessa amministrazione.
Simili regole valgono in relazione alle ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, e in quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (Cfr sentenza n. 205 del 2004).
Sulla base di queste premesse la Corte costituzionale, con sentenza n. 9/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), secondo cui «Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne all’amministrazione regionale».
(Corte costituzionale, sentenza 11.1.2010)
fonte http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/deroghe-alle-regole-del-concorso-pubblico/4267
0 comments: