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Imponibile la transazione per l’ingiusto licenziamento
È imponibile il denaro ricevuto dal lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di transazione nella causa di lavoro.
Lo ha ribadito la sezione tributaria della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1349 del 25 gennaio 2010, ha accolto il ricorso del fisco. In particolare, hanno motivato i giudici di legittimità, “l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, atteso che, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 16, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente; che è comunque onere del contribuente, dimostr are che l'indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2; tali somme, percepite dal lavoratore a titolo di transazione della controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, sono imponibili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6, comma 2, e art. 48 e soggette a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. i) del D.P.R. medesimo, indipendentemente, quindi, dalle modifiche apportate alla lett. a) dello stesso art. 16 dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 32, convertito in L. 22 marzo 1995, n. 85”.
fonte cassazione.net
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