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  • Processo civile: dal 2010 attenzione al codice fiscale!

    Il Decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) apporta – fra le altre novità in tema di giustizia – l’ennesimo “ritocco” al codice di procedura civile, peraltro recentemente fatto oggetto di un più consistente rimaneggiamento a seguito delle modifiche susseguenti alla  Legge n. 69/2009 .
    I colleghi che, al rientro dalle festività natalizie, si sono recati presso le cancellerie civili per le iscrizioni al ruolo dei propri atti, probabilmente avranno notato la solerzia degli impiegati nel richiedere il codice fiscale non solo delle parti, ma anche dei difensori.
    Ed infatti il suddetto decreto del 29 dicembre 2009, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha ritoccato gli articoli 125, 163 e 167 del codice di procedura civile, specificando la necessità di indicare negli atti giudiziari il codice fiscale non solo delle parti – attore e convenuto – ma anche dell’avvocato che dell’atto è firmatario.
    E pertanto:
    - a norma dell’art. 125 c.p.c., 1 comma « Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione il ricorso, la comparsa, il controricorso , il precetto debbono indicare l’Ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale».
    - a norma dell’art. 163 c.p.c., 3 comma, n. 2 l’atto di citazione deve contenere «) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un Comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio»
    - a norma dell’art. 167 c.p.c., 1 comma «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni».
    Fonte: Nota dell’Avv. Gianluca Lanciano

    http://www.miolegale.it/notizia/887-Processo-civile-2010-codice-fiscale.html

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