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  • La cartella non impugnata nel termine di 30 giorni non è più discutibile per essere divenuta definitiva - Equitalia Polis - Iscrizione ipoteca su immobile.

    (Debiti per sanzioni amministrative – Violazione al codice della strada)
    [Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 25.01.2010]

    REPUBBLICA ITALIANA
    UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA 1a SEZIONE
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al N. 5870/09 R.G., avente ad oggetto: opposizione a all’esecuzione, introitata in decisione all’udienza del 19.1.2010, vertente

    TRA

    MEVIOX Gxx, nato ad …, elettivamente domiciliata in …, presso lo studio dell’Avv.  …. che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione in opposizione; (Opponente)

    E

    PREFETTURA DI CASERTA, in persona del Prefetto p.t., domiciliata in Caserta, presso il Palazzo della Prefettura;            (Opposta contumace)

    NONCHE’

    PREFETTURA DI CASERTA, in persona del Prefetto p.t., domiciliata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Daiz; (Opposta contumace)

    NONCHE’

    EQUITALIA POLIS S.p.A., in persona del l.r.p.t., Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, con sede in Napoli alla Via Bracco n. 20, rappresentata e difesa dall’Avv. …. per procura generale alle liti per Notar …, rep. n. …. del …., e con esso elettivamente domiciliata in Caserta  …. presso lo studio  ….;   (Opposta)

    *

    CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con atto di citazione, ritualmente notificato, Meviox Gxx, rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., quale Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, nonché la Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto p.t. e la medesima Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto p.t., presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir accogliere la domanda e, per l’effetto: 1) dichiarare che nulla è dovuto in relazione alla cartella impugnata; 2) Vittoria delle spese e competenze di giudizio.

    A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1) nel dicembre 2008 chiedeva un finanziamento alla Compass; 2) la detta Società, con nota del 20.12.2008, comunicava che il finanziamento non poteva essere concesso per i rischi che poteva comportare l’erogazione; 3) l’istante cercava di verificare i motivi che avevano indotto la Compass a negare il finanziamento e constatava che la Gestline aveva iscritto ipoteca su beni di sua proprietà siti in Teverola, per un debito di € 15.601,95 4) il 13.1.2009, presso la Equitalia, l’istante verificava l’avvenuta iscrizione e anche in virtù delle cartelle esattoriali che indicava: n. …; n. …. ; n …. e n. …. , tutte relative a infrazioni al codice della strada; 5) le richiamate cartelle esattoriali non erano mai state notificate con la conseguenza che i crediti fatti valere con le stesse erano prescritti; 6) la domanda è ammissibile atteso che la stessa può essere ritenuta tardiva. Infatti, il ricorrente è venuto a sapere della pretesa creditoria solo in data 13.1.2009, a seguito di verifica presso l’Equitalia conseguente alla lettera della Compass e, pertanto, dalla detta data inizia a decorrere il termine per la proposizione della domanda.

    Nessuno si costituiva per la Prefettura di Caserta, mentre si costituiva la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla proposta opposizione e così concludeva: Rigettare complessivamente l’avversa domanda perché improcedibile, improponibile, inammissibile ed infondata; Vinte in ogni caso le spese di lite.

    A sostegno delle proprie tesi, la Equitalia Polis S.p.A. deduceva, tra l’altro: a) in particolare, la Equitalia Polis s.p.a. ha allegato nel proprio fascicolo di parte copia dell’estratto di ruolo con relata di notifica della cartella di pagamento; b) Il ruolo esattoriale sul quale si fonda la riscossione coattiva viene redatto esclusivamente dall’Ente impositore che lo trasmette al Concessionario affinché quest’ultimo proceda alla riscossione coattiva. Ai sensi del D.M. 3.9.1999 n. 321, il ruolo viene redatto esclusivamente dall’Ente impositore che è unico ed esclusivo creditore; c) in forza dell’art. 39 d.lgs. 13 a-prile 1999 n. 112, ogni doglianza avverso le iscrizioni a ruolo deve essere rivolta esclusivamente contro l’Ente, mentre l’Agente della riscossione è esplicitamente reso esente da ogni conseguenza ed è esclusivamente legittimato ad agire in executivis; d) del resto, l’ipoteca, pur rientrando lato sensu nella procedura di riscossione esattoriale, non costituisce il procedimento di espropriazione vero e proprio e non segna l’inizio di tale procedimento, dipendendo questa dal pignoramento. L’ipoteca, invece, è atto logicamente e cronologicamente antecedente al pignoramento, come si evince dal testo di cui all’art. 77 D.P.R. 602/73. Inoltre, l’espropriazione immobiliare è regolata dal precedente novellato art. 76 il quale stabilisce che è possibile incidere nell’esecuzione in parola se ed in quanto l’importo complessivo del credito per cui si procede supera la somma di € 8.000,00, che non incide sul potere dell’agente della riscossione di costituire una garanzia del credito mediante l’iscrizione ipotecaria; e) risultando la cartella debitamente notificata all’attore, questi avrebbe potuto impugnarla nei termini di legge dinanzi le autorità giudiziarie competenti, nel caso di specie, entro 30 giorni davanti al giudice di pace in quanto attiene a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.; f) sicché, le doglianze dell’attore secondo cui la cartella di pagamento non sarebbe mai stata notificata ed in special modo quelle afferenti alla prescrizione delle pretese esattoriali, sono inevitabilmente tardive; g) decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalle date di notificazione dei menzionati titoli esattoriali, la Equitalia Polis S.p.a., ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/77, ha ritenuto legittimamente di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore.

    Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione esibita in atti e delle conclusioni rassegnate a verbale di causa.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    La proposta opposizione è infondata e va rigettata.

    Preliminarmente, va chiarito che l'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili del contribuente si pone nell'ambito del procedimento di riscossione coattiva, costituendo uno strumento volto ad assicurare i beni colpiti dalla garanzia del credito esattoriale, ma anche a favorire il recupero del credito senza il ri-corso al rimedio estremo dell'espropriazione forzata. Tale funzione è, in particolare, resa evidente dal secondo comma dell'art. 77, D.P.R. 29 settem-bre 1973, n. 602, che impone al concessionario l'iscrizione dell'ipoteca in presenza di crediti la cui entità supera la somma di € 8.000,00 ed introduce un ulteriore termine dilatorio (di sei mesi dall'iscrizione) per l'inizio dell'espropriazione forzata.

    Pertanto, nell’ipotesi, come quella di specie in cui la cartella esattoriale, preceduta peraltro da una missiva intimante il pagamento (peraltro esibita in atti solo parzialmente, e cioè la sola pag. 16 di 22), sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione delle sanzioni amministrative, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il debitore che voglia contestare l’esistenza del titolo esecutivo può esperire l’opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie. (Si cfr nello stesso senso Cass. civ., Sez. II, 13/03/2007, n. 5871).

    A ciò aggiungasi che l’opposizione ex art. 617 c.p.c., non può essere proposta nei soli confronti dell’Agente della Riscossione il quale è vero che è abilitato ad agire in executivis, ma non è il percettore finale delle somme oggetto dell’invito di pagamento ma lo è la Prefettura di Caserta, tant’è che la vocatio in ius ha interessato anche tale Ente.

    Nel merito, dunque, ciò che più rileva è che l’Agente della Riscossione, Equitalia Polis S.p.A., ha esibito in atti la copia dell’estratto di ruolo con la relata di notificazione della cartella di pagamento n. …/ ..2/000, avvenuta ritualmente in data 16.9.2005, sulla quale è apposta la firma di ricevimento dello stesso opponente, Meviox Gxx.

    La citata cartella di pagamento risulta l’unica riportata anche sulla nota di invito a pagamento (lo si ripete, esibita solo in parte dall’attore), mentre per le altre tre cartelle indicate nell’atto introduttivo non vi è traccia sia nella documentazione prodotta da parte opponente ed ancor meno nel fascicolo di parte dell’Agente della Riscossione, Equitalia Polis S.p.a..

    In tale quadro, dovendo decidere la controversia necessariamente sulla scorta dei soli documenti esibiti e prodotti, il decidente può serenamente dedurre che nessuna prescrizione è intervenuta e che la proposta opposizione è tardiva per essere ampiamente decorso il termine di 30 giorni, di cui all’art. 22 della Legge n. 689/81, con la conseguenza che la cartella in parola non è più discutibile per essere divenuta definitiva.

    Consegue che la proposta opposizione va rigettata perché infondata.

    La natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto della domanda giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.

    P. Q. M.

    Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta da Meviox Gxx, contro la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, e contro la Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

    1) Rigetta la proposta opposizione;

    2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.

    Caserta, lì 25 Gennaio 2010

    Il GIUDICE COORDINATORE

    (Avv. Generoso Bello)

    fonte http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1153&Itemid=32

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