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Valida la multa anche se il cittadino non viene ascoltato dal Prefetto
E' valida l'ordinanza ingiuzione emessa dal Prefetto per una violazione al codice della strada anche se l'automobilista non è stato ascoltato in sede amministrativa, nonostante ne avesse fatto espressa richiesta.
A questa conclusione sono giunte le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con una sentenza del 28 gennaio 2010 (si veda link sotto), hanno accolto il ricorso della Prefettura. In particolare, componendo un risalente contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che "i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto. Dall'applicazione di ciò emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiu nzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne ha fatto richiesta. Al riguardo appare chiaro che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta inussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione".
fonte cassazione.net
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