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  • RUOLO, ALMENO CONCAUSALE, DELLE RADIOFRENQUENZE EMESSE DAI TELEFONI MOBILI NELLA GENESI DELLE NEOPLASIE, IN PARTICOLARE DEL “ NEURINOMA DEL GANGLIO DI GASSER

    nota dell’avv. Valter Marchetti
    Corte d'appello di Brescia, Sentenza 10 dicembre 2009
    FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: MANCANZA DEL NESSO CAUSALE.
    Un ex dirigente d’azienda conviene l’INAIL nanti il Giudice del lavoro per sentirlo condannare a corrispondergli le prestazioni di legge in riferimento ad una grave e complessa patologia cerebrale connessa al tipo di attività professionale svolta dal medesimo. L’ex dirigente lamenta di aver utilizzato il cellulare nonché il cordless per una media di 5-6 ore al giorno e per un periodo di circa 12 anni, appoggiando gli apparecchi principalmente all’orecchio sinistro al fine di avere il libero impego della mano destra per poter scrivere.
    Detta attività gli aveva provocato una grave patologia per la quale l’odierno appellante aveva chiesto all’INAIL le corrispondenti prestazioni di legge; l’INAIL rifiuta la richiesta negando il nesso causale fra l’attività lavorativa e la patologia denunciata.
    Esperita l’istruttoria testimoniale che accertava l’effettivo uso intenso di cellulare e cordless ed assunta consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di primo grado respingeva la domanda per carenza del nesso causale.
    IL GIUDICE DI SECONDO GRADO: NESSO CAUSALE, QUANTO MENO CONCAUSALE, TRA L’UTILIZZO DEI TELEFONI E LA PATOLOGIA.
    Dalla documentazione clinica risulta che dal giugno 2002 è comparsa ipoanestesia1 dell’emiviso di sinistra ed eseguita la RMN ( risonanza magnetica nucleare) veniva formulata diagnosi di “ neurinoma del Ganglio di Gasser “ 2. In base alla spiegazione data dal consulente, deriva dalle cellule di Schwann della guaina di rivestimento da cui anche la denominazione di Scwannoma. La localizzazione anatomica di questo tumore dà ragione della severità delle manifestazioni cliniche correlate.
    Il ricorrente veniva sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nel novembre 2002 con resezione branca mandibolare del nervo in quanto non dissociabile, asportazione del ganglio di Gasser, pur permanendo un residuo tumorale dimostrato dagli esiti di RMN.
    I Giudici d’Appello espongono quindi nella parte motiva della sentenza gli esiti post intervento che sono ampiamente documentate negli atti; ogni patologia è suffragata da consulenze cliniche specialistiche, anche ripetute, e da opportune indagini strumentali ed ematochimiche. In particolare, si evidenzia la diagnosi del 2003 relativa ad una neoformazione surremnalica di destra 5x3 cm con normofunzione ed il conseguente intervento del giugno 2004 presso l’Istituto Europeo di Oncologia con diagnosi istologica di feocromocitoma 3. L’odierno appellante è inoltre seguito da uno psichiatra dal 2003, l’attuale terapia comprende morfina nonché farmaci antidepressivi della classe degli SSRI 4.
    Il dolore riferito al consulente è pari a 5-6, il soggetto si presenta magro in mediocri condizioni geerali, con tono dell’umore depresso, crisi di pianto in corso della valutazione clinica, parsi del VII nervo cranico con ipostenia del muscolo orbicolare, anestesia dolorifica abolita sensibilità tattile, asimmetria degli emisivi, dolorabilità alla pressione su articolazione temporo-mandibolare sinistra e lieve tendenza all’intrarotazione della mano dx in estensione.
    La prima valutazione del consulente è che gli esiti della neoplastica sono “ assolutamente severi e del tutto documentati e che la qualità di vita del sig.XXX è sicuramente gravemente compromessa da tali esiti ”.
    In ordine al nesso causale, il giudice di secondo grado osserva come “ i telefoni mobili ( cordless) e i telefoni cellulari funzionano attraverso le onde – elettromagnetiche (…) secondo il Ctu in letteratura gli studi sui tumori cerebrali per quanto riguarda il neurinoma considerano il tumore con localizzazione al nervo acustico che è il più frequente. Trattandosi del medesimo istitipo è del tutto logico assimilare i dati al neurinoma del trigemino”.
    Sempre nella parte motiva della sentenza d’Appello, vengono riportati alcuni studi dal 2005 -2009 “ Hardell group” nei quali si evidenzia un aumento significativo del rischio relativo5 di neurinoma.
    Un recente “review” della “ The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection “ ha rilevato come, allo stato attuale, non vi è una convincente evidenza del ruolo delle radiofrequenze nella genesi dei tumori, ma aggiungono che gli studi non ne hanno escluso l’associazione 6.
    Recentissimi 7 studi clinici hanno confermato i dubbi che le osservazioni epidemiologiche indicono per quanto riguarda il tempo di esposione e concludono per il rischio individuale basso ma presente. L’esposizione può incidere sulla storia naturale della neoplasia in vari modi, interagendo nella fase iniziale di induzione, intervenendo sul tempo di sviluppo dei tumori a lenta crescita ( come i neurinomi), accellerandola ed evitando la possibile naturale evoluzione.
    Osserva il giudice d’Appello come “ l’analisi della letturatura non porta ad un giudizio esaustivo, ma con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, è documentato dopo esposizione per anni ( > 10) a
    radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari (…) Un ruolo, almeno concausale, delle radiofrenquenze nella genesi della neoplasia che ha colpito il sig XXX è “ probabile” ( probabilità qualificata)8 (…) L’esito della malattia ha condotto ad una monomazione stimata nella misura, incontestata, del 80% “.
    Nel caso di specie il medesimo consulente tecnico d’ufficio ha quindi spiegato i valori di odd ratio che lo portano a sostenere la probabilità qualificata del ruolo, quanto meno, concausale, dell’uso dei telefoni nella causazione dell’infortunio di cui si tratta.
    L’INAIL è stata condannata a corrispondere all’appellante la rendita per malattia professionale prevista per l’invalidità all’80% con arretrati ed interessi di legge.
    Avv. Valter Marchetti
    fonte www.laprevidenza.it

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