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  • ERRATO O INCOMPLETO INSERIMENTO NELL'ELENCO TELEFONICO: SCATTA IL RISARCIMENTO

    Giudice di pace di Bari, sez. IV, 29 gennaio 2010, n. 801
    (Giudice Tanzi)

    Svolgimento del processo

    Con atto di citazione notificato in data 23.10.2008 P. C., conveniva in giudizio innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Bari la Telecom Italia SPA in persona del suo legale rapp.te p.t., al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.032,00 comprensiva di danni da determinarsi secondo equità sia a titolo patrimoniale che a titolo di danno esistenziale.

    Deduceva l’attrice che nell’anno 1993 aveva stipulato con la SIP un contratto di utenza telefonica la Telecom n. 080/1 all’indirizzo di via … in Bari, versando in data 16/11/1993 la somma di £ 775.000 di cui £ 517.000 per deposito cauzionale e £ 200.000 più IVA per installazione.

    Decorso un anno la SIP trasformatasi in Telecom Italia non restituiva, per la cauzione, la somma eccedente il consumo medio bimestrale pari a £. 62.000=, malgrado la lettera raccomandata del 16/6/2004 con la quale l’attrice invitava il gestore a non addebitare i costi accessori non più dovuti.

    L’avv. P. per tutto quanto innanzi decideva di rivolgersi ad altro gestore (Wind) ma ciononostante la Telecom continuava ad addebitare non solo il canone ma anche chiamate e costi internet. Tali fatti sono stati contestati alla Telecom con la raccomandata del 25/7/2007 immediatamente seguita dal deposito presso il Corecom di Bari del ricorso per la bonaria definizione della lite, ma senza utile esito.

    Nell’aprile 2008 la Telecom riconosceva il suo debito di € 258,00 ed inviava tramite BPS € 252,00 che veniva dall’attrice trattenuta in conto al suo maggior credito.

    Inoltre, l’attrice nel novembre 2006 decise di trasferire la studio professionale da via … a via …, dove era attiva l’utenza n. 080/2, e chiedeva, con fax del 17/12/2004, la cessazione dell’utenza abitativa ed il trasferimento dell’utenza professionale.

    Ciononostante la Telecom continuava ad inviare per il numero cessato richiesta di pagamento senza la restituzione del deposti cauzionale, né nell’elenco abbonati 2006 aveva inserito l’attrice come studio e con il titolo professionale.

    Altro ricorso alla procedura conciliativa per le restituzioni dovute a tali ultimi titoli e per il risarcimento del danno, patrimoniale ed alla immagine, subito per non essere stata facilmente rintracciabile, che non dava esito positivo.

    Con comparsa del 18/3/2009 si costituiva in giudizio la Telecom per contestare la domanda e deducendo che il Giudice di Pace non può nella presente controversia emettere una pronuncia secondo equità in quanto é esclusa dal disposto del nuovo 2° comma dell’art. 113 cpc in relazione alle controversie derivanti da cd. contratti di massa di cui all’art. 1342 cbd. civ. “Contratto concluso mediante moduli o formulari”.

    Nel merito la Telecom sosteneva l’infondatezza della domanda sia perché il deposito cauzionale era stato restituito in misura maggiore del dovuto e sia perché su detta somma non competevano gli interessi. Quanto alla mancata indicazione del titolo professionale sull’elenco 2006 la domanda era del tutto infondata perché il trasferimento da via … a via … sarebbe avvenuto solo nel novembre 2006 e gli elenchi telefonici di Bari e provincia erano stati già stampati e in corso di distribuzione.

    Nel prosieguo: all’udienza del ....09 precisate le conclusioni e discussa la causa dalle parti costituite il giudice si riservava per la decisione





    Motivi della decisione



    An debeatur

    La domanda attorea, per quanto di ragione, é fondata e può essere accolta. La Telecom é risultata inadempiente all’obbligo di restituzione della cauzione relativa all’utenza XXXX di £ 517.000 (pari ad € 267,00) e di quella relativa all’utenza XXXX2 di £. 15.000 (pari ad € 7,75) in uno € 264,75 e per questo non può ritenersi soddisfattiva la somma restituita di € 252,00 non tanto per la modesta differenza ma anche perché devono aggiungersi gli interessi legali, per la naturale produttività del denaro, rispettivamente dal 1/1/1995 e dal 1/1/2005.

    Infatti é evidente che l’attore é incorso in un mero errore materiale quando ha indicato l’epoca dei fatti nel novembre 2006 in quanto il fax di disdetta porta la data del 17/12/2004.

    Non può essere accolta la domanda di restituzioni dei noli ed accessori, oltre che di condanna al risarcimento del danno per svalutazione monetaria, in quanto non adeguatamente provata.

    Merita, invece, accoglimento la domanda di condanna per il danno provocato dalla Telecom all’istante a causa del mancato corretto inserimento nell’elenco telefonico dal 2006.

    Gli elenchi sono aggiornati al mese di novembre e successivamente distribuiti, l’attore ha inviato il 17/12/2004 disdetta dell’utenza abitativa e trasferimento di quella professionale, la Telecom ha potuto in tutto l’anno 2005 modificare l’elenco correttamente e non in modo parziale come avvenuto con la semplice dizione “studio”.

    Si é trattato di un vero e proprio inadempimento contrattuale la cui disciplina ricade nella previsione dell’art. 1218 del cod. civ.: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta é tenuto al risarcimento del danno se non prova...”

    Valgono anche i richiami agli artt. 1375 e 1175 del medesimo codice: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede e secondo le regole della correttezza.

    La correttezza deve essere notevole da parte di un soggetto - come la Telecom - al quale si richiede la massima professionalità.

    La Telecom, peraltro, non ha offerto la prova liberatoria dimostrando “la causa a lui non imputabile”.

    L’affermazione della responsabilità contrattuale della Telecom viene, pertanto, motivata con il riferimento e l’applicazione di precise norme giuridiche mentre il richiamo all’art. 113 cpc nel senso indicato dalla Corte Costituzionale non é utile in quanto il giudizio di responsabilità é stato espresso in forza di norme giuridiche positive e non secondo equità.

    Quantum debeatur

    Affermata la responsabilità contrattuale della Telecom deve essere determinato il residuo debito e l’ammontare del danno risarcibile.

    L’attore ha diritto alla restituzione della differenza tra € 264,75 e € 252,00 pari ad € 12,75 oltre gli interessi legali, per la naturale produttività del denaro, rispettivamente dal 1/1/1995 e dal 1/1/2005

    Le Condizioni generali di abbonamento all’art. 28 prevedono al n. l che “in caso di errore nell’inserimento nell’elenco telefonico...del numero telefonico o del nominativo del cliente indicati nella richiesta, la Telecom Italia corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità del canone di abbonamento”. Il successivo n. 3 che: “Telecom Italia non é comunque responsabile né di eventuali errori nell’inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili né della veridicità di titoli o qualifiche ovvero di ogni altro dato e/o informazione dichiarati dal Cliente a Telecom Italia”.

    E’ evidente che le due mensilità del canone costituiscono un indennizzo, come tale svincolato da responsabilità, mentre l’affermazione che la Telecon Italia non é responsabile di eventuali errori nell’inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili significa che se sussiste, come nel caso di specie per quanto innanzi detto, la responsabilità comporta a mente dell’art. 1218 cod. civ. l’obbligo di risarcire il danno.

    L’attore non era facilmente individuabile sull’elenco telefonico a causa dell’errata qualificazione professionale e non può dimostrare, vertendosi in tema di prova negativa, i mancati incarichi per la difficile individuazione sull’elenco telefonico, pur se un inizio di prova é stata offerta con i testi C. e L.

    Il danno é certo nella sua esistenza, ma non potendosi provare nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art 1226 cod. civ.)

    Tale danno può essere determinato nella misura di € 300,00 anche in considerazione dei contrasti tra le parti che ha costretto l’attore a chiedere due volte la conciliazione della lite che avrebbe potuto ben avvenire in sede stragiudiziale se la Telecom avesse mostrato concreta disponibilità.

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.



    P.Q.M.



    Il Giudice di Pace di Bari, avv. Matilde Tanzi, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe segnata:

    - Dichiara la responsabilità della Telecom Italia per la mancata tempestiva restituzione dei depositi cauzionali e per l’effetto la condanna al pagamento in favore di C. P. della somma di € 12,75 oltre gli interessi legali, rispettivamente dal 1/1/1995 e dal 1/1/2005;

    - Condanna la Telecom Italia, spa. In persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di C. P. della somma di € 300,00 per il risarcimento del danno ,dovuto all’errato inserimento della sessa nell’elenco abbonati 2006

    - Condanna la Telecom Italia, spa. In persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di C. P. delle spese del presente giudizio che liquida, ex actis, in complessivi € 636,00 di cui € 400,00 per onorari, € 200,00 per diritti ed € 36,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, CNF ed IVA, come per legge.

    fonte http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1143:errato-o-incompleto-inserimento-nellelenco-telefonico-scatta-il-risarcimento&catid=83:consumatore&Itemid=116

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