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  • Patente a punti: per la sospensione, a causa della perdita totale del punteggio a disposizione, è necessaria prima la comunicazione della decurtazione

    TAR Puglia, Sez. I, 11 marzo 2010

    Anche il TAR Bari, dopo il quello del Piemonte, ha ritenuto necessaria, ai fini della sospensione della patente a causa della perdita di tutti e 20 i punti a disposizione, la comunicazione dell’avvenuta decurtazione dell’intero punteggio.

    In particolare, per il TAR pugliese “nonostante la produzione del Ministero, non appare dimostrata l’avvenuta comunicazione al sig…….. della perdita totale del punteggio risalente al marzo 2009, prima dell’impugnata sospensione della patente (datata 7 gennaio 2010); l’avviso di ricevimento infatti riporta un indirizzo incompleto e risulta sottoscritto da un soggetto diverso dal ricorrente, la cui identità e il cui rapporto con l’interessato non sono stati chiariti”.

    Pertanto, il GA adito ha concluso per la sospensione del provvedimento impugnato “considerato che la sospensione della patente costituisce per l’istante, rappresentante di commercio, adibito anche a compiti di trasporto, un danno grave ed irreparabile;…” e “che dunque devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura interinale….”.





    TAR Puglia, Sez. I, 11 marzo 2010

    (Pres. Allegretta – Rel. Adamo)



    Considerato che, nonostante la produzione del Ministero (doc. 2), non appare dimostrata l’avvenuta comunicazione al sig. ……. della perdita totale del punteggio risalente al marzo 2009, prima dell’impugnata sospensione della patente (datata 7 gennaio 2010); l’avviso di ricevimento infatti riporta un indirizzo incompleto e risulta sottoscritto da un soggetto diverso dal ricorrente, la cui identità e il cui rapporto con l’interessato non sono stati chiariti;

    considerato che la sospensione della patente costituisce per l’istante, rappresentante di commercio, adibito anche a compiti di trasporto, un danno grave ed irreparabile;

    considerato che dunque devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura interinale;



    P.Q.M.

    accoglie la suindicata domanda di sospensiva.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010

    depositata in segreteria Il 11/03/2010

    fonte http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1142:patente-a-punti-per-la-sospensione-a-causa-della-perdita-totale-del-punteggio-a-disposizione-e-necessaria-prima-la-comunicazione-dellavvenuta-decurtazione&catid=72:multe&Itemid=102

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