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  • TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CONCILIAZIONE

    (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

    Visto l’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di

    mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

    Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce,

    relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28

    ottobre 2009;

    Acquisiti i pareri della Commissione Giustizia della Camera dei deputati del 20 gennaio 2010 e

    della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica del 27 gennaio 2010;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …

    Sulla proposta del Ministro della giustizia;

    EMANA

    il seguente decreto legislativo

    Capo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1

    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

    a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad

    assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione

    di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

    b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono

    la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni

    vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

    c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della

    mediazione;

    d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di

    mediazione ai sensi del presente decreto;

    e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi

    dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro

    degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

    Art. 2

    (Controversie oggetto di mediazione)

    1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una

    controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del

    presente decreto.

    2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche

    relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei

    servizi.

    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 3

    (Disciplina applicabile e forma degli atti)

    1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.

    2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi

    dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e

    l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

    3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

    4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento

    dell’organismo.

    Art. 4

    (Accesso alla mediazione)

    1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata

    mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa

    controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la

    prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione

    della comunicazione.

    2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

    3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della

    possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle

    agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in

    cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda

    giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione

    degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il

    documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto

    introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del

    documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di

    chiedere la mediazione.

    Art. 5

    (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)

    1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di

    condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,

    comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e

    natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo

    di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il

    procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di

    conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento

    2

    istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e

    creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per

    le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di

    procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a

    pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove

    rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la

    scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non

    è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la

    presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni

    previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6

    settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

    2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice,

    anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il

    comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve

    essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale

    udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il

    giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando

    la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici

    giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

    3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti

    urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

    4. I commi 1 e 2 non si applicano:

    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di

    concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

    b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui

    all’articolo 667 del codice di procedura civile;

    c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703,

    terzo comma, del codice di procedura civile;

    d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

    e) nei procedimenti in camera di consiglio;

    f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

    5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto,

    lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o

    conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte,

    proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione

    della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui

    all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la

    mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è

    presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in

    mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4,

    comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto

    o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.

    6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla

    prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione

    impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda

    giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito

    del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

    Art. 6

    (Durata)

    1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

    3

    2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione,

    ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi

    in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del

    comma 1 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

    Art. 7

    (Effetti sulla ragionevole durata del processo)

    1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi

    dell’articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo

    2001, n. 89.

    Art. 8

    (Procedimento)

    1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo

    designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito

    della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con

    ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle

    controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o

    più mediatori ausiliari.

    2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel

    luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.

    3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione

    della controversia.

    4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi

    di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura

    dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli

    esperti.

    5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il

    giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116,

    secondo comma, del codice di procedura civile.

    Art. 9

    (Dovere di riservatezza)

    1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito

    del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni

    rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

    2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate

    e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è

    altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

    Art. 10

    (Inutilizzabilità e segreto professionale)

    1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione

    non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato,

    riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte

    4

    dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e

    informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

    2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle

    informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né

    davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di

    procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni

    dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

    Art. 11

    (Conciliazione)

    1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è

    allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può

    formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di

    conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del

    procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle

    possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

    2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al

    mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In

    mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle

    parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni

    acquisite nel corso del procedimento.

    3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla

    proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal

    mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di

    sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti

    previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la

    sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò

    autorizzato.

    L’accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma

    di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro

    adempimento.

    4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della

    proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della

    sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il

    mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

    5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia

    alle parti che lo richiedono.

    Art. 12

    (Efficacia esecutiva ed esecuzione)

    1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme

    imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità

    formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle

    controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del

    Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale

    nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

    2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per

    l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

    Art. 13

    5

    (Spese processuali)

    1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della

    proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha

    rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna

    al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al

    versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente

    al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di

    procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per

    l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8,

    comma 4.

    2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto

    della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la

    ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e

    per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare

    esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo

    precedente.

    3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti

    agli arbitri.

    Art. 14

    (Obblighi del mediatore)

    1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,

    direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente

    inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi

    direttamente dalle parti.

    2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

    a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità

    secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori

    impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

    b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio

    all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;

    c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle

    norme imperative;

    d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile

    dell’organismo.

    3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del

    mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la

    mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.

    Art. 15

    (Mediazione nell’azione di classe)

    1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo,

    di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la

    conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei

    confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

    Capo III

    ORGANISMI DI MEDIAZIONE

    6

    Art. 16

    (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori)

    1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a

    costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di

    mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere

    iscritti nel registro.

    2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione

    degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che

    richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la

    determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del

    Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro

    dello sviluppo economico. Sino all’emanazione di tali decreti si applicano, in quanto

    compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e n.

    223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione

    extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6

    settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

    3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero

    della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni

    successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal

    presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da

    garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al

    regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti

    da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel

    registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.

    4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla

    sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal

    Ministero dello sviluppo economico.

    5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori

    per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione

    degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati

    livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla

    quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il

    mediatore requisito di qualificazione professionale.

    6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito

    delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione

    vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la

    parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

    dello Stato.

    Art. 17

    (Risorse, regime tributario e indennità)

    1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le

    agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra

    le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al “Fondo

    Unico Giustizia” attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b),

    del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

    novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia

    e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, in data 30 luglio 2009, n.

    127.

    7

    2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti

    dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

    3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro,

    altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

    4. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:

    a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di

    calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

    b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da

    enti privati;

    c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento,

    nell’ipotesi di successo della mediazione;

    d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di

    procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

    5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5,

    comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni

    per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico

    delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del

    Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare

    presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione

    può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se

    l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto

    dichiarato.

    6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al

    monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di

    mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il

    decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in

    modo da coprire anche il costo dell’attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto

    all’esonero.

    7. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla

    variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le

    famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

    8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 7,017

    milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della

    quota delle risorse del “Fondo unico giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del

    decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

    novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.

    9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai

    commi 2 e 3.

    Art. 18

    (Organismi presso i tribunali)

    1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale,

    avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente

    del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel

    rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

    Art. 19

    (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)

    8

    1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro

    competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi

    di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

    2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4,

    della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e

    agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai

    decreti di cui all’articolo 16.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

    Art. 20

    (Credito d’imposta)

    1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di

    mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito

    d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento,

    determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione,

    il credito d’imposta è ridotto della metà.

    2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di

    ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico

    giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura

    delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo

    alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito

    d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura

    proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.

    3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante

    entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via

    telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno

    comunicati.

    4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi

    ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in

    compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da

    parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione

    delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla

    formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai

    fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli

    articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il

    Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente

    all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778

    “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”.

    Art. 21

    (Informazioni al pubblico)

    1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria

    della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la

    9

    divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet,

    di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

    CAPO V

    ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Art. 22

    (Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di

    finanziamento del terrorismo)

    1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il

    numero 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18

    giugno 2009, n. 69;”.

    Art. 23

    (Abrogazioni)

    1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii

    operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente

    decreto.

    2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e

    mediazione, comunque denominati, che sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente

    decreto.

    Art. 24

    (Disposizioni transitorie e finali)

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla

    data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

    normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

    osservare.

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