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  • Cassazione Lavoro: infortunio in itinere solo in luogo pubblico

    La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di infortunio in itinere, rilevando che "un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti (Sez. Lavoro, 16 luglio 2007, n. 15777)".

    Nel caso di specie la lavoratrice si era fratturata il femore scendendo dalla vettura, dinanzi alla propria abitazione.

    La Corte ha pertanto confermato la sentenza di secondo grado, rigettando il ricorso, sulla base del fatto che "Se il tema era uno dei punti controversi, ragionevolmente e correttamente la Corte ha ritenuto che gravava sulla ricorrente formulare richieste istruttorie per precisare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all'interno del suo complesso abitativo, come si desumerebbe dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di aver varcato l'accesso e attraversato il giardino".

    (Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 27 aprile 2010, n.10028: Infortunio in itinere).

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