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  • Tribunale di Torre Annunziata: revocatoria del pagamento a favore dell'istituto bancario

    Il pagamento effettuato, nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, a favore di un istituto bancario mediante l’alienazione di un immobile ad un terzo ed il successivo versamento del ricavato alla Banca deve essere revocato, relativamente alla quota di proprietà dei falliti.

    A nulla rileva, ai fini della revocabilità dell’operazione come sopra delineata, la sussistenza di due contratti di fideiussione tra l’istituto bancario e la madre dei falliti, in favore della società fallita. Ciò laddove il versamento a favore della banca, diretto ad estinguere la debitoria, sia stato effettuato anche con disponibilità dei soci illimitatamente responsabili (poi falliti), che peraltro avevano direttamente partecipato – per le quote di loro appartenenza – all’atto di alienazione.

    Pertanto la sussistenza di un autonomo rapporto fideiussorio, corrente tra un terzo estraneo alla compagine societaria e la banca, non è di per sé sufficiente ad escludere la revocabilità del pagamento, laddove la garante abbia effettuato il pagamento con somme provenienti dai falliti.

    La prova della scientia decotionis è da ritenersi sufficientemente acquisita, laddove la Curatela abbia documentato che l’obbligazione altrui era stata rubricata dalla Banca come sofferenza.

    (Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione, G. U. Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, Sentenza 26 febbraio 2010)

    fonte http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2466

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