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  • Danno morale ai genitori per la malattia del figlio

    La poliomielite contratta da un bambino a seguito di vaccinazione, effettuata da un medico della Usl senza avere prima eseguito i richiesti accertamenti sulle condizioni di salute e anamnesiche del minore, giudicato a rischio, giustifica il risarcimento integrale del danno da questi subito, ma anche il ristoro del danno non patrimoniale in favore di ciascuno dei due genitori, per il pregiudizio subito alla vita di relazione in conseguenza del dovere di assistenza continua e solidale al figlio per il resto della sua vita dolorosa.
    La Cassazione (sentenza n. 5190/10) ha così rigettato i due ricorsi di una regione e della gestione liquidatoria di una Usl, proposti autonomamente, ma riuniti per ragioni di connessione, e avanzati contro il provvedimento della Corte d'appello con il quale, confermato l'importo risarcito al minore in primo grado, si era invece ritenuta non congrua la somma assegnata ai genitori, liquidata loro globalmente.
    L'importo complessivo era stato rideterminato dalla Corte territoriale, la quale aveva riconosciuto il diritto del padre e della madre del bambino a essere indennizzati singolarmente per il danno non patrimoniale da essi subito. Nella fattispecie, gli accertamenti disposti nei due primi gradi di giudizio avevano accertato una serie di condotte negligenti e imprudenti poste in essere dal personale della Usl, posto che la preparazione e somministrazione del vaccino non era stata eseguita, come richiesto, dopo aver dato luogo ai richiesti accertamenti, bensì era stata effettuata in maniera affrettata e illegittima. In particolare, era stata acclarata una condotta del medico antidoverosa e non impeditiva del l'evento stesso (un'infezione da virus con insorgenza di poliomielite paralitica post vaccinale), che non si sarebbe verificato laddove, verificate le condizioni fisiche del vaccinando, la vaccinazione stessa fosse stata, come avrebbe dovuto, sospesa o rinviata in relazione a più accurati approfondimenti.
    La Suprema corte, nel rigettare i ricorsi, ha anzitutto evidenziato la responsabilità dell'ente sanitario, chiamato a rispondere non solo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile per colpa grave da negligenza e imprudenza, «ma anche in relazione alla qualificazione del rapporto di assistenza come contatto sociale di protezione», richiamando a tal fine il principio ribadito dalle Sezioni unite (sentenza n. 26972/08), «che rafforza il dovere di particolare diligenza e cautela, nei casi in cui la negligenza e l'inadempimento del debitore di tale prestazione di garanzia (della salute) siano suscettibili di ledere e in modo grave la lesione e la vita futura dei bambini».
    I magistrati di legittimità hanno giudicato infondato, in particolare, il motivo del ricorso sugli importi riconosciuti in tale grado, a titolo di danno non patrimoniale, in favore di entrambi i genitori. Infatti, richiamati ancora i principi in materia di danno non patrimoniale espressi dalle Sezioni unite, la sentenza 5190/10 ha confermato la correttezza della decisione di appello di considerare i danni per ciascuno dei coniugi, «in relazione alla vita di relazione e al dovere di assistenza continua e solidale al figlio poliomielitico per il resto della sua vita dolorosa».
    fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Editrice/IlSole24Ore/2010/05/10/Norme%20e%20Tributi/50_A.shtml?uuid=92b7cc34-5bfa-11df-b160-dce348480905&DocRulesView=Libero

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