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Si salva (per ora) chi ha scaricato film dalla Rete: il fornitore della connessione non comunica gli indirizzi Ip ai pm
Tirano un sospiro di sollievo gli “smanettoni” che hanno scaricato film da Internet tramite connessioni Telecom. E questo nonostante l’azione cautelare della Federazione anti-pirateria audiovisiva. La Fapav, comunque, ottiene che il prestatore del servizio trasmetta alla procura della Repubblica capitolina e al ministero delle Comunicazioni tutte le informazioni in suo possesso sui siti incriminati eccetto i dati identificativi degli abbonati, vale a dire gli indirizzi Ip. Intanto il procedimento va avanti e le autorità giudiziaria e amministrativa potrebbero richiedere provvedimenti più stringenti. È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata il 14 aprile scorso (sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale).
Il caso
Oltre 2,2 milioni di accessi a tredici siti “pirata” nell’arco di sei mesi per scaricare soltanto 9 opere cinematografiche. Lo rivela l’indagine commissionata da Fapav: la maggior parte dei contatti, protesta la Federazione, viene da abbonati Telecom. La sigla che riunisce gli operatori del cinema e dell’home video nella lotta contro il peer to peer illegale diffida il gestore della connessione a far cessare le violazioni ai danni del diritto d’autore (e prepara una richiesta di risarcimento). Il risultato dell’azione cautelare, tuttavia, non è quello sperato. Nel mirino dell’azione cautelare finisce Telecom in quanto «prestatore», vale a dire «soggetto giuridico che presta un servizio della società dell’informazione» ex articolo 17, comma 3, del D.Lgs 70/2003. Il gestore della connessione è responsabile in solido con gli autori della violazione e, dunque, può ben essere chiamato in giudizio senza che siano convocati gli altri coobbligati, cioè i siti web che permettono di trasgredire le regole del diritto d’autore e degli utenti che vi accedono. Il punto è che la responsabilità del prestatore ha un titolo diverso: è fondata solo sulla violazione dell’obbligo di protezione dall’illecito, e non sulla condotta illegittima, cosa che ne riduce la portata. La diversità delle posizioni ha conseguenze immediate: al di fuori di un procedimento contro i siti “pirata” e i relativi utenti, non è possibile in sede cautelare adottare nei confronti di chi fornisce la connessione le misure finalizzate a reprimere le violazioni: si tratta di provvedimenti che competono all’autorità giudiziaria investita di accertare la sussistenza degli illeciti. In altre parole: dopo che le carte della diffida Fapav, e le altre informazioni in possesso del prestatore, sono state trasmesse alla Procura e al Ministero, l’autorità giudiziaria o quella amministrativa possono richiedere al fornitore della connessione di oscurare i siti incriminati oppure ulteriori informazioni. In caso di inottemperanza la compagnia telefonica sarà responsabile anche nei confronti dei titolari di copyright. Per ora il prestatore non ha l’obbligo di sospendere il servizio cui è obbligato da accordi contrattuali perché non risulta responsabile delle informazioni trasmesse. Al fornitore della connessione, comunque, almeno un addebito va mosso: non ha avvisato tempestivamente la magistratura o l’Agcom dopo la diffida Fapav, che risulta abbastanza circostanziata per mettere al corrente il gestore di «presunti illeciti» e indurlo a rivolgersi all’autorità giudiziaria (o a quella amministrativa). L’ordinanza cautelare, dunque, impone al prestatore di porre in essere l’attività informativa che finora ha omesso, trasmettendo a Procura e Ministero tutte le notizie in suo possesso che risultano utili a integrare le informazioni contenute nell’indagine commissionata dalla federazione anti-pirateria. In ogni caso non si può obbligare la compagnia a “diffidare” i clienti dal P2P, ricordando loro che si tratta di una condotta che fa scattare la risoluzione del contratto di accesso a Internet: si tratta di una misura che non servirebbe a riparare all’unica violazione sommariamente accertata a carico del prestatore. Lecito, infine, l’intervento in giudizio del Garante della privacy: la sua azione, tuttavia, potrà esplicarsi soltanto in forma di intervento adesivo alla posizione processuale che ritiene meritevole di tutela, data la mancanza di titolarità di posizioni soggettive autonomamente tutelabili.
fonte http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/cittadino-istituzioni/news/articolo/lstp/212392/
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