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L'avvocato non ha obblighi di risultato nei confronti del cliente
(Cassazione, sezione II civile, sentenza 11.1.2010 n. 230)
Col primo motivo si deducono violazione del procedimento interpretativo del contratto, con riguardo ai requisiti e difetto di motivazione perché il mandato riguardava il riconoscimento e conferimento della qualifica superiore di aiuto (e di farmacista dirigente per l'A.) sia dinanzi all’organo di gestione che a quello di controllo.
Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Artt. 2697, 2698, 1375 c.c. Perché la lettura del Tribunale dei deliberati e esclusa dalle bozze consegnate agli assistiti ll11.6.1985 ed il Tribunale ignora il regime degli incarichi perchè ogni incarico formale di funzioni superiori deve regolare il trattamento economico, ai sensi del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 33.
Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. Difetto di motivazione, alterazione dell’oggetto del mandato e del corrispettivo, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 2697 c.c. Perché gli assistiti vennero edotti circa llapprovazione delle delibere e llulteriore pagamento di L. 2.000.000 non era subordinato alla riscossione degli arretrati, ipotesi nemmeno prospettabile per il ....
Le tre censure non sono idonee a confutare la motivazione della sentenza che si fonda sull’assenza di prova, da parte del C., sull’importo del corrispettivo pattuito, onere su di lui incombente, in assenza, peraltro, di una analitica e non contestata notula sulle specifiche incombenze effettuate e sulla obbligatorietà ed inderogabilità delle tariffe minime, all’epoca vigente.
In particolare, la sentenza impugnata, dopo aver esaminato diffusamente i rapporti tra le parti alle pagine quattro, cinque, sei, sette ed otto, ha concluso:”appare plausibile che le intese sul corrispettivo fossero intervenute nei termini riferiti dai convenuti.
fonte http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-avvocato-non-ha-obblighi-di-risultato-nei-confronti-del-cliente/4598
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