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  • Valide le cartelle «mute» per i ruoli consegnati prima dell’1 giugno 2008

    Nemmeno l’omessa sottoscrizione comporta la nullità della cartella di pagamento
    La cartella di pagamento non può essere dichiarata nulla se non contiene l’indicazione del responsabile del procedimento, e tale assunto è avvalorato dal fatto che il Legislatore, con l’art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007, ha previsto la nullità delle cartelle “mute” solo ove si riferiscano a ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione a partire dall’1 giugno 2008.
    Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10805 del 5 maggio 2010, ove i giudici altro non fanno che confermare quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la precedente sentenza 58 del 2009.
    Così, si spera davvero finisca l’interminabile querelle sulle cartelle “mute”, visto che anche il Legislatore, come evidenziato, è intervenuto, stabilendo che, dai ruoli consegnati a partire dall’1 giugno 2008, le cartelle, a pena di nullità, dovranno contenere l’indicazione del responsabile del procedimento sia dell’emanazione e notifica della cartella sia della formazione del ruolo.
    Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L. n. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”), gli atti tributari devono tassativamente indicare, tra l’altro, “l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento”.
    La Cassazione conferma la presa di posizione della Consulta
    Ora, la storia delle cartelle “mute” è fin troppo nota, per cui è sufficiente rammentare che il tutto è nato da un’ordinanza della Consulta (la n. 377 del 2007), ove i giudici costituzionali avevano incidentalmente precisato che l’indicazione del responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile inadempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa.
    Da questo momento, molte Commissioni tributarie hanno dichiarato la nullità delle cartelle “mute”, provocando l’intervento del Legislatore.
    Poi, come prevedibile, è intervenuta nuovamente la Consulta, che, nell’affermare la conformità a Costituzione dell’art. 36 del DL n. 248 nella parte in cui “salva” le cartelle ante 1 giugno 2008, ha affermato che la prescrizione relativa alla necessità di indicazione del responsabile del procedimento non è sanzionata con la nullità da alcuna norma, né la nullità può essere desunta “dai principi di cui all’art. 97 Cost. o da quelli del diritto tributario e dell’azio­ne amministrativa”.
    I giudici di legittimità, prima di soffermarsi sulla questione relativa all’indicazione del responsabile del procedimento, hanno ribadito, in conformità con il pregresso orientamento, che la nullità della cartella non può essere dichiarata nemmeno per il caso dell’omessa sottoscrizione, essendo sufficiente la semplice intestazione.
    Poi, esaminando la questione sul responsabile del procedimento, hanno sostenuto che l’avverbio, utilizzato dallo “Statuto dei diritti del Contribuente”, “tassativamente”, non può essere sintomatico di nullità della cartella “muta”.
    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_265217.aspx

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