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Trasporto aereo: la distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli può determinare sia il danno morale che materiale
«Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati – Art. 22, n. 2 – Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli – Nozione di “danno” – Danni materiali e morali»
Il 14 aprile 2008, il sig. Walz ha citato in giudizio la Clickair, chiedendo che essa fosse condannata a versargli un risarcimento per la perdita di bagagli consegnati nell’ambito di un trasporto aereo operato da tale compagnia da Barcellona (Spagna) a Oporto (Portogallo). Il sig. Walz chiede un risarcimento per un importo complessivo di EUR 3 200, di cui EUR 2 700 corrispondono al valore dei bagagli smarriti e EUR 500 al danno morale prodotto da tale perdita. La Clickair si è opposta alla domanda del sig. Walz sostenendo in particolare che la misura del risarcimento richiesto eccedeva il limite della responsabilità per perdita di bagagli, pari a 1 000 DSP, fissato dall’art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal. Poiché la controversia è sorta dalle condizioni di esecuzione di un trasporto aereo assicurato da un vettore dell’Unione europea tra due città ubicate in Stati membri differenti, lo Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Barcelona, investito di tale controversia, ha fatto applicazione del regolamento n. 2027/97. Va così rilevato che, per quanto riguarda la responsabilità dei vettori dell’Unione circa il trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli sul territorio dell’Unione, il regolamento n. 2027/97 si limita a dare attuazione alle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal. Si è pertanto interrogato circa l’interpretazione da dare a talune di tali disposizioni, tra le quali figura l’art. 22, n. 2, di tale convenzione che stabilisce la limitazione della responsabilità dei vettori aerei in caso di perdita di bagagli....
(Cgce, 6.5.2010 C-63/09)
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/trasporto-aereo-la-distruzione-perdita-deterioramento-o-ritardo-nella-consegna/4592
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