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  • LE CONTROVERSIE SULL'IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE PER EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE SPETTANO AL GIUDICE ORDINARIO

    Cassazione, Sezioni unite civili, 14 maggio 2010, n. 11720

    Non è il mezzo di esazione - cartella esattoriale -, astrattamente considerato, a poter determinare a quale giudice spetti la giurisdizione in ordine ad una controversia relativa all’opposizione alla cartella, bensì la natura della pretesa che, mediante quello specifico strumento, l’ente creditore vanta nei confronti del soggetto destinatario della cartella medesima

    Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il Consorzio di bonifica che sia ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile abbia agito nei confronti dell’utente per il recupero delle somme da quest’ultimo dovute per l’utilizzazione del servizio medesimo. Infatti, in tal caso l’ente non agisce nell’esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale di erogazione di acqua potabile, che nemmeno comporta l’iscrizione dell’utente al Consorzio





    Cassazione, Sezioni unite civili, 14 maggio 2010, n. 11720

    (Pres. Carbone – Rel. Botta)





    Svolgimento del processo



    La controversia concerne l’impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma di un avviso di pagamento e della pertinente cartella esattoriale relativamente al contratto di somministrazione di acqua potabile assicurata dal Consorzio.

    La Commissione adita accoglieva il ricorso, ritenendo non utilizzabile la cartella di pagamento in relazione una richiesta di versamento di somme, peraltro senza alcuna adeguata motivazione, per la somministrazione di un servizio. L’appello del Consorzio era respinto, con la sentenza in epigrafe, la quale, affermata nella specie la giurisdizione esclusiva del giudice tributario trattandosi di impugnazione di una cartella di pagamento, confermava che tale strumento di esazione non poteva essere utilizzato per esigere il pagamento di una somministrazione d’acqua fatta sulla base di un contratto che non comportava adesione al consorzio.

    Avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano propone ricorso per cassazione con quattro motivi, con il primo dei quali eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario. Resiste il sig. Luciano Rotondo con controricorso proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato con unico motivo, cui resiste con controricorso il ricorrente principale.



    Motivazione



    Preliminarmente deve essere disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c. la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale.

    Con il primo motivo del ricorso principale, il Consorzio denuncia la violazione degli artt. 2 e 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, rinnovando, in sede di legittimità, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario già sollevata nei gradi di merito. Il difetto di giurisdizione rileverebbe sotto un duplice aspetto: da un lato, la controversia non concernerebbe tributi, bensì l’adempimento di una obbligazione contrattuale relativa alla somministrazione di acqua potabile, dall’altro, resterebbe ininfluente la circostanza che oggetto dell’impugnazione sia una cartella esattoriale, in quanto non è tale strumento di esazione astrattamente considerato che può radicare legittimamente la giurisdizione del giudice tributario, bensì il fatto che la cartella riguardi una pretesa di natura tributaria.

    Il motivo è fondato. In verità nel presente giudizio non sussiste contrasto sulla natura contrattuale del rapporto relativo alla somministrazione di acqua potabile da parte del Consorzio all’utente ed anche il giudice di merito afferma che rispetto a tale rapporto sussisterebbe il denunciato difetto di giurisdizione del giudice tributario. Il punto in discussione è se il fatto che il Consorzio abbia proceduto al recupero delle somme dovute, utilizzando come mezzo di esazione una cartella esattoriale, determini l’attribuzione della controversia relativa all’impugnazione della cartella al giudice tributario: ciò in ragione di una supposta natura tributaria della cartella, che esigerebbe di sottoporne la valutazione di legittimità alla giurisdizione del giudice tributario. In proposito questa Corte, con riferimento alla somministrazione di acqua potabile, ha già avuto modo di stabilire, e il collegio condivide tale conclusione, che «il credito del comune per l’erogazione al singolo di acqua ad uso domestico costituisce entrata patrimoniale dell’ente e può essere riscosso con gli strumenti propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, trovando titolo non in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall’utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto» (Cass. n. 9240 del 2002).

    Peraltro, non è il mezzo di esazione - cartella esattoriale -, astrattamente considerato, a poter determinare a quale giudice spetti la giurisdizione in ordine ad una controversia relativa all’opposizione alla cartella, bensì la natura della pretesa che, mediante quello specifico strumento, l’ente creditore vanta nei confronti del soggetto destinatario della cartella medesima. Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di evidenziare con riferimento a fattispecie che ponevano analoga problematica, come ad es. una controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso la cartella esattoriale emessa da una provincia per il recupero di somme erogate a titolo di contributo industriale: in tal caso, è stato affermato che «spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’opposizione avverso la cartella esattoriale emessa da una provincia per il recupero di somme erogate a titolo di contributo industriale, di cui sia stata disposta la revoca a seguito dell’inadempimento da parte del beneficiario dell’obbligo di occupare la forza lavoro minima concordata: pur avendo ad oggetto una pretesa patrimoniale avanzata da un ente dotato di poteri tributari, la controversia non è infatti riconducibile alla giurisdizione tributaria, prevista dall’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto la provincia non agisce in qualità di ente impositore, ma fa valere un’obbligazione che trae origine da un inadempimento contrattuale; né la devoluzione alla giurisdizione tributaria può essere desunta dalla seconda parte dell’art. 2, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale non riconosce la giurisdizione del giudice tributario per tutte le controversie riguardanti gli atti anteriori alla notifica della cartella di pagamento, limitandosi ad escluderla per quelle aventi ad oggetto gli atti successivi, anche nel caso in cui il giudizio di cognizione si sia svolto dinanzi alle commissioni tributarie» (Cass. S.U. n. 11625 del 2006).

    Così con riferimento al fermo amministrativo di beni mobili registrati, di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, è stato affermato che: «ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari» (Cass. S.U. ord. n. 14831 del 2008). Quanto alla specifica situazione dell’erogazione dell’acqua potabile questa Corte ha già stabilito che il «corrispondente credito del Comune non trova titolo nella potestà impositiva, benché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Ne deriva che la cognizione delle relative controversie spetta al giudice ordinario, secondo i normali criteri di collegamento ed, in particolare, delle regole proprie della competenza per valore» (Cass. 13775 del 2002).

    Sicché può essere affermato il seguente principio di diritto: «spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il Consorzio di bonifica che sia ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile abbia agito nei confronti dell’utente per il recupero delle somme da quest’ultimo dovute per l’utilizzazione del servizio medesimo. Infatti, in tal caso l’ente non agisce nell’esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale di erogazione di acqua potabile, che nemmeno comporta l’iscrizione dell’utente al Consorzio».

    Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e la sentenza impugnata deve essere cassata. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso principale ed il ricorso incidentale. Le parti devono essere rimesse innanzi al giudice di pace territorialmente competente. La formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

    P.Q.M.


    La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al giudice ordinario territorialmente competente. Compensa le spese.

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