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  • Ministero della Giustizia - Organismi di conciliazione

    Il tentativo di conciliazione è lo strumento di definizione delle controversie capace di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e di ridurre il contenzioso giurisdizionale.

    In base al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 – sulla “definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366” – e al decreto del ministro della giustizia 23 luglio 2004 n. 222, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5", il Direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia, è responsabile del registro degli organismi autorizzati a gestire i tentativi di conciliazione.

    Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 Dlgs. 17 gennaio 2003 n. 5

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