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L'obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie incombe su entrambi i genitori
(Cassazione, Sez. II civile, Sentenza 1.6.2010 n. 13346)
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata accolta l’opposizione proposta da F.E. Avverso l’ordinanza ingiunzione del 31 marzo 2003, con cui l’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Tortona e Alessandria le aveva irrogato una sanzione pecuniaria, per non aver sottoposto la figlia minorenne D.M.R. Alle vaccinazioni obbligatoria contro la poliomelite, il tetano, l’epatite B e la difterite. La decisione si basa su due ragioni: l’illegittimità della duplicazione della contestazione, in quanto rivolta separatamente anche al padre della bambina; la persuasione dei genitori, provocata da circostanze oggettive, circa la sussistenza di uno stato di necessità, non essendo state date informazioni idonee a tranquillizzare in ordine ai potenziali rischi della somministrazione. L’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Tortona e Alessandria ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. F.E. Si è costituita con controricorso. Sono state presentate memorie dall’una parte e dall’altra....
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Sentenza 13346/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 9917/2005 proposto da:
ASL/(OMISSIS) TORTONA ALESSANDRIA in persona del Direttore Sanitario Dr. P.R. Legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato CODACCI PISANELLI ALFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALVIGINI GIUSEPPE;
• ricorrente -
contro
F.E., in qualità di genitore esercente la podestà sulla minore D.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ZAMBOLO GIULIA;
• controricorrente -
avverso la sentenza n. 352/2003 del GIUDICE DI PACE di TORTONA, depositata il 24/03/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE; udito l’Avvocato CODACCI PISANELLI Alfredo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata accolta l’opposizione proposta da F.E. Avverso l’ordinanza ingiunzione del 31 marzo 2003, con cui l’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Tortona e Alessandria le aveva irrogato una sanzione pecuniaria, per non aver sottoposto la figlia minorenne D.M.R. Alle vaccinazioni obbligatoria contro la poliomelite, il tetano, l’epatite B e la difterite. La decisione si basa su due ragioni: l’illegittimità della duplicazione della contestazione, in quanto rivolta separatamente anche al padre della bambina; la persuasione dei genitori, provocata da circostanze oggettive, circa la sussistenza di uno stato di necessità, non essendo state date informazioni idonee a tranquillizzare in ordine ai potenziali rischi della somministrazione.
L’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Tortona e Alessandria ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. F.E. Si è costituita con controricorso. Sono state presentate memorie dall’una parte e dall’altra.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso l’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Tortona e Alessandria deduce che la presunta mancanza di informazioni, peraltro lamentata infondatamente da F.E., non legittimava comunque il suo rifiuto, di carattere puramente ideologico, a sottoporre la figlia alle vaccinazioni obbligatorie, né giustificava l’applicazione dell’esimente dello stato di necessità putativa, sia perchè la documentazione prodotta in giudizio dall’opponente non era sufficiente per farne ravvisare la sussistenza, ma semmai poteva consigliare un rinvio della somministrazione, sia perchè si verte in materia di trattamenti sanitari imposti nell’interesse pubblico generale, che comportano effetti collaterali di numero statisticamente esiguo.
Di questa censura la resistente, con la sua memoria, ha contestato l’ammissibilità, sostenendo che è sopravvenuta la carenza di interesse della ricorrente a proporla, poiché il piano piemontese di promozione delle vaccinazioni, approvato con DGR n. 63-2598 del 10 aprile 2006, ha previsto la sospensione dell’applicazione delle sanzioni amministrative comminate dalla legge per la violazione dell’obbligo di cui si tratta.
L’eccezione va disattesa, per l’assorbente ragione che la deliberazione in questione dispone esclusivamente per il periodo successivo alla sua adozione.
Oltre che ammissibile, la doglianza in esame è fondata.
Il Giudice di pace – dopo aver osservato che l’esimente dello stato di necessità è applicabile anche nel campo delle sanzioni amministrative e anche, ricorrendone le condizioni, sotto il profilo putativo – ha affermato: Le circostanze sopra citate sono tanto aderenti al caso di specie che ogni commento guasta. In base a tali principi si appalesa il dissenso espresso dal genitore al quale non è stata offerta quella informazione diretta a tranquillizzarlo in ordine ai potenziali rischi derivanti dalla somministrazione dei vaccinii.
La motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente, non essendosi dato conto in maniera adeguata delle ragioni della decisione: la convinzione dell’opponente, circa la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona di sua figlia, se fosse stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie, è stata desunta assiomaticamente da circostanzee del tutto imprecisate; né sono state indicate le informazioni, diverse e ulteriori rispetto a quelle fornite dalla ASL al genitore, che avrebbero in ipotesi potuto tranquillizzarloo circa l’assenza di rischi apprezzabili. Ogni commentoo, anziché “guastare”, sarebbe stato invece indispensabile, per consentire la verifica della conformità, in concreto, della decisione assunta ai principi cui il Giudice di pace ha premesso, in astratto, di volersi adeguare.
Con il secondo motivo di ricorso l’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Tortona e Alessandria lamenta che erroneamente, con la sentenza impugnata, l’ordinanza ingiunzione oggetto dell’opposizione di F.E. È stata considerata invalida, per il fatto che un analogo provvedimento era stato emesso nei confronti del padre della bambina.
Anche questa doglianza è fondata.
L’obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie incombe su entrambi i genitori, che pertanto legittimamente vengono ognuno assoggettato alla sanzione conseguente alla sua violazione. né l’opponente aveva sostenuto di essere stata impedita da suo marito a ottemperare a tale obbligo.
Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Giudice di pace di Alessandria, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Giudice di pace di Alessandria, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010
fonte http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/l-obbligo-di-sottoporre-i-figli-minorenni-alle-vaccinazioni-obbligatorie-incombe/4699
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