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La nuova cartella facilita il ricorso e l'autotutela
Informazioni più dettagliate nel nuovo modello di cartella di pagamento approvato con provvedimento del direttore delle Entrate, pubblicato ieri sul sito dell'Agenzia. L'esigenza dell'aggiornamento del precedente modello è legata al fatto che con la cartella vengono riscosse diverse tipologie di somme iscritte a ruolo dalle Entrate per il recupero di crediti di vari enti.
Nel provvedimento è indicato che i fogli "Avvertenze", che costituiscono parte integrante della cartella, sono individuati in base alle tipologie di somme iscritte a ruolo. In ciascun foglio sono contenute indicazioni sulle modalità di richiesta di riesame in autotutela del ruolo e sulla presentazione del ricorso. Nella sezione dedicata a "quando e come presentare ricorso" sono indicate le autorità da adire (commissione tributaria, giudice ordinario, organo estero competente). Inoltre, sono specificate le modalità di presentazione del ricorso (o opposizione) contro il ruolo e/o la cartella. Sotto la lente anche la richiesta di sospensione del pagamento che può formulare il contribuente che propone ricorso. Viene ricordato che prima ancora che in via giudiziale, l'istanza di sospensione può essere presentata all'ente creditore.
Per rendere più trasparenti riscossione di contributi e premi previdenziali sono state fornite istruzioni in relazione alle modifiche dell'articolo 32 bis del Dl 185/2008 (legge 2/2009), che assegna alle Entrate, anziché all'Inps, il compito di iscrivere a ruolo le somme dovute a titolo di contributi e premi, con interessi e sanzioni per ritardato oD omesso versamento. A Equitalia, poi, spetta il compito di riscuotere e riversare le somme incassate all'ente previdenziale creditore. È evidente che in questi casi l'iscrizione a ruolo di crediti di natura non tributaria viene effettuata da un ente diverso (agenzia delle Entrate) rispetto a quello che risulta titolare della pretesa (Inps). Ecco perché è necessario che nella cartella venga riportato l'ufficio competente ad adottare provvedimenti di sgravio, sospensione o rimborso sui ruoli, nonché il giudice competente in caso di contestazione, con indicazione di termini e modalità per l'impugnazione. Mentre i crediti tributari vanno contestati innanzi al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, una cartella sui contributi previdenziali deve essere impugnata entro 40 giorni davanti al giudice ordinario. Occorre chiamare in causa l'agente della riscossione solo Nei casi in cui gli errori o i vizi rilevati riguardino la cartella. Invece, qualora l'iscrizione a ruolo venga contestata per motivi di merito inerenti alla pretesa contributiva deve essere chiamato in causa l'istituto previdenziale e il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro. Ed è competente il giudice deL luogo nella cui circoscrizione ricade la sede Inps preposta a esaminare la posizione del contribuente.
Le «avvertenze»
I fogli «avvertenze» sono parte integrante delle nuove cartelle di pagamento
Forma dei ricorsi
Ogni avvertenza contiene le indicazioni per la presentazione dei ricorsi: autorità da adire (giudiziaria o amministrativa), e modalità di stesura, oltre alla possibilità di chiedere la sospensione del provvedimento impugnato
Autotutela
Le Entrate sono autorizzate dalla legge 2/2009 a iscrivere a ruolo crediti di diversi enti, anche non tributari. Per questo è necessario che la cartella indichi con chiarezza l'ufficio a cui chiedere sgravi, sospensioni o rimborsi sui ruoli, e il giudice competente per l'impugnazione con i relativi termini.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-30/nuova-cartella-facilita-ricorso-080408.shtml?uuid=AY2FBVCC
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