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  • Insolvenza fraudolenta se non si paga il pedaggio

    Transitare ripetutamente nelle corsie riservate al Telepass senza pagarne il pedaggio dà luogo al reato di insolvenza fraudolenta. È quanto emerge dalla sentenza del tribunale di Nola dello scorso 23 giugno. L'automobilista al centro della vicenda era passato più volte lungo il varco riservato al Telepass senza effettuare i relativi pagamenti. Ciò configura, secondo la lettura del magistrato campano, il reato al l'articolo 641 del Codice penale. Infatti – si legge in motivazione – tre sono gli elementi che determinano la responsabilità penale: l'«assunzione dell'obbligazione», la «dissimulazione dello stato di insolvenza» e il successivo «inadempimento».
    In merito al primo dei tre, l'automobilista con il ritiro del tagliando alla partenza assume l'obbligo verso l'ente gestore di corrispondere il prezzo per l'utilizzo della rete autostradale. Obbligo – precisa il giudice – che può essere evitato scegliendo un percorso alternativo.
    L'elemento della «dissimulazione dello stato di insolvenza» si realizza con qualsiasi comportamento, sia positivo sia negativo, tra i quali ultimi rientrano la reticenza e il silenzio. Quindi, il transitare alla guida di un automezzo lungo il percorso autostradale, che la società concessionaria fornisce in servizio prima del pagamento del pedaggio, induce a confidare sulla solvibilità dell'utente (Cassazione 43730/2000).
    Infine, l'«inadempimento», conseguenza dell'insolvenza, è rappresentato dal mancato pagamento del pedaggio.
    Elementi che sussistono tutti nel caso affrontato dalla sentenza: l'introdursi in autostrada sapendo di non poter pagare il pedaggio, l'insolvenza dell'automobilista provata dai numerosi debiti contratti con l'ente gestore per il mancato pagamento e, infine, il conseguente inadempimento realizzatosi con il passaggio nella corsia riservata al Telepass.
    Il tribunale, ricostruendo così il reato, non condivide l'orientamento di quella giurisprudenza di merito che esclude la sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta nel momento in cui manchi al casello autostradale un preposto della società adibito alla distribuzione dei tagliandi. In particolare, si ritiene che elemento necessario per integrare il reato sia la presenza di un soggetto destinatario del comportamento dissimulatorio, caduto in errore circa la solvibilità dell'utente (tribunale di Rieti 125/2007; Cassazione 6478/1997). In sostanza – secondo questo indirizzo – l'utente dovrebbe rilasciare mendaci dichiarazioni tali da indurre in errore il dipendente dell'ente gestore circa la capacità di poter pagare l'importo dovuto per l'utilizzo della tratta autostradale.
    Di diverso avviso il tribunale di Nola. Ciò che si mette in discussione è la mancanza di una persona fisica al casello autostradale cui rilasciare false dichiarazioni. L'utente – precisa il provvedimento – sceglie di utilizzare il percorso autostradale a prescindere dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate nel corso della fruizione della tratta. Quindi, l'automobilista non eseguendo il pagamento del pedaggio induce in errore l'ente concessionario circa la sua capacità di far fronte all'onere di saldare quanto dovuto per l'utilizzo della rete autostradale. Del resto – afferma il giudice – secondo una massima di comune esperienza, tutti coloro che si mettono in autostrada sono generalmente in grado di fronteggiare l'esigua spesa che ne deriva, ingenerando per ciò solo nella società concessionaria l'affidamento del puntuale pagamento del pedaggio. La mancanza di un preposto al ritiro dei tagliandi – conclude la sentenza – è confermata dal fatto che il reato sarebbe escluso tutte le volte in cui l'utente utilizzi i sistemi automatizzati di distribuzione di beni e servizi.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-30/insolvenza-fraudolenta-paga-pedaggio-080719.shtml?uuid=AYn6w3KC

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