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  • Al giudice ordinario le controversie in materia di collaudo dei prodotti costruiti per le amministrazioni pubbliche

    Rientra nella competenza del giudice ordinario, la decisione sulle controversie riguardanti il collaudo dei prodotti creati per la pubblica amministrazione.
    Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 19049 del 6 settembre 2010. Una spa aveva impugnato davanti al Tar Sardegna il diniego di approvazione del collaudo di un sistema di sorveglianza creato per la prevenzione dei boschi a seguito di una convenzione stipulata tra la rti di cui era parte e la regione. Dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario, la causa era passata dapprima al Consiglio di stato, giungendo poi in Cassazione. La società affermava la lesione di un interesse legittimo, la tutela del quale spettava perciò al giudice amministrativo. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha invece stabilito che, "deve darsi atto dell'esorbitanza, rispetto all'ambito cognitivo proprio delle giurisdizioni del giudice amministrativo, della controversia inerente a collaudo di opere pubbliche, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito di un rapporto contrattuale che, a partire dall'aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi".

    FONTE CASSAZIONE.NET

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