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Assegno di divorzio legittimo anche senza intervento della Guardia di finanza
Assegno di divorzio valido anche senza indagini della Guardia di finanza. Infatti il giudice ha il potere di determinarlo senza l'intervento della polizia tributaria qualora abbia degli elementi validi forniti dagli ex coniugi.
Lo ha stabilito la Corte di casssazione che che, con la sentenza n. 6685/2010 ha respinto il ricorso di un uomo, impresario di pompe funebri, che aveva chiesto una riduzione del mantenimento dovuto alla ex moglie.
Gli ermellini hanno ribadito che "nel decidere sulla modifica delle condizioni divorzili, il giudice di merito, qualora si trovi nell'impossibilità di motivare la propria decisione per mancanza di elementi utili di valutazione, deve disporre indagini patrimoniali attraverso la Polizia Tributaria ai sensi del richiamato art. 5 comma 9 della Legge 898/70 nel testo novellato dall'art. 10 della Legge n.74 del 1987. Tuttavia qualora sia possibile da parte del giudice, con un apprezzamento di merito incensurabile sede di legittimità, accertare i redditi di ciascun coniuge, sulla base di motivazioni evidenziate, correttamente può essere omesso il ricorso a tale ulteriore strumento di verifica".
fonte cassazione.net
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