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  • Agenzia delle Entrate: ritenuta d'acconto per i professionisti vittoriosi in giudizio

    Agenzia delle Entrate: ritenuta d'acconto per i professionisti vittoriosi in giudizio

    "La decurtazione delle somme liquidate dal giudice, per effetto delle ritenute, non configura un comportamento elusivo del provvedimento giudiziale trattandosi di prelievo imposto al sostituto d’imposta, in via generale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 64 e 23 e ss. del DPR n. 600 del 1973".

    Secondo l'Agenzia delle Entrate "costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili" e, in particolare, in caso di giudizio nel quale il professionista (in questo caso un notaio) sia risultato vittorioso, "costituiscono reddito di lavoro autonomo, da assoggettare a ritenuta, le somme dovute al professionista a carico dell’interpellante (convenuto soccombente), pari ad euro 9.000 (oltre interessi legali), in quanto erogate a compensazione di mancati introiti professionali dell’attore vittorioso nella causa per danni. Per quanto riguarda le spese processuali, comprese quelle per onorari, sostenute per ottenere in giudizio un risarcimento danni a fronte di mancati guadagni professionali, si assume che le stesse siano inerenti all’attività professionale e, pertanto, deducibili dal reddito".

    Pertanto, "Per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973".

    (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 ottobre 2010, n.106/E: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 -Tassazione proventi sostitutivi di redditi e spese processuali - Art. 6, comma 2, TUIR e art. 25 DPR n. 600 del 1973)

    http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2732

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