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  • Ricorsi fotocopia, destino opposto

    Una volta si vince, un'altra volta si perde. Anche se si tratta di situazioni uguali. È il bello e il brutto del contenzioso, in alcuni casi un terno al lotto.
    Ecco cosa è capitato a due sorelle che hanno presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale di Agrigento. Due ricorsi fotocopia: stesso oggetto, stesso giorno di discussione, stessa sezione: uno è stato accolto, l'altro respinto.
    Le due sentenze, emesse dalla sezione 7 della commissione tributaria provinciale di Agrigento, sono la 341/10, pronunciata il 3 maggio e depositata il 17 maggio (favorevole alla contribuente); la 357/10, pronunciata il 3 maggio e depositata il 7 giugno (favorevole al fisco).
    Con distinti accertamenti emessi dall'ufficio delle Entrate di Licata sono state individuate delle plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, in relazione a una vendita di un terreno che le due sorelle avevano ricevuto a titolo gratuito. Nel ricorso presentato, praticamente in fotocopia, le sorelle avevano eccepito l'illegittimità e l'infondatezza dell'accertamento in quanto non esiste alcuna plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sui redditi. L'inesistenza della plusvalenza deriva dal fatto che, in base all'articolo 68 del Tuir il costo dei terreni, parte di una lottizzazione, «acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione».
    Per calcolare la plusvalenza occorre considerare il valore che il terreno ricevuto a titolo gratuito ha nel momento in cui si iniziano la lottizzazione o le opere di urbanizzazione. L'incremento del valore maturato dal terreno prima di quella data non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. Nel ricorso è stato fatto anche presente che al valore normale del terreno, alla data di inizio della lottizzazione o delle opere, aggiungendo le spese sostenute per le opere di urbanizzazione, si determina un costo iniziale superiore all'importo indicato nell'atto. Di conseguenza, per la vendita del terreno non è stata realizzata alcuna plusvalenza (si veda la risoluzione 319/E/2008 delle Entrate). L'articolo 67 del Tuir, tra i redditi diversi da assoggettare a tassazione, menziona: alla lettera a), le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale dei terreni e degli edifici; alla lettera b) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
    Per determinare le plusvalenze, l'articolo 68 del Tuir stabilisce che la plusvalenza è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente al bene stesso. Tuttavia, per i terreni lottizzati che sono stati acquisiti oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore.
    Alla fine rimane la cronaca: la sentenza che accoglie il ricorso recepisce in toto le osservazioni della ricorrente; quella che respinge il ricorso, pur rilevando che il valore della quota ereditata è di importo superiore a quello realizzato con la vendita, non ritiene condivisibili le ragioni della ricorrente.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-17/ricorsi-fotocopia-destino-opposto-064046.shtml?uuid=AYQhF3aC

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