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  • Commissione non illustra i criteri di valutazione. All'esame da avvocato poteri discrezionali ampi alla Commissione.

    Non è necessario infatti, ai fini della validità del giudizio, illustrare in maniera dettagliata i criteri di valutazione. Lo ha stabilito il Tar di Roma che, con la sentenza 33035 del 27 ottobre 2010, ha respinto il ricorso presentato da una donna contro il giudizio di non idoneità conseguito alle prove scritte per l'esame di avvocato. Il giudice, dopo aver ribadito l'idoneità di una valutazione basata sul voto numerico, ha affermato che "i criteri di valutazione delle prove scritte in cui si articola il concorso per uditore giudiziario, ovvero quello per l'esame di abilitazione alla professione forense, non necessitano di particolare illustrazione essendo sostanzialmente in re ipsa, a differenza che in altre ipotesi di procedimenti concorsuali, come ad esempio nelle gare pubbliche di appalto aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l'intensità della discrezionalità tecnica dell'amministrazione è espressa anche dalla variabilità degli elementi da valutare, con la conseguente esigenza di individuare ed esplicitare gli elementi stessi".
    fonte cassazione.net

    http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2545:valido-lesame-da-avvocato-anche-se-la-commissione-non-illustra-i-criteri-di-valutazione&catid=92:angolo-del-professionista&Itemid=100

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