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  • Il licenziamento del portiere. Differente con la soppressione del servizio di portierato e risvolti per la compagine condominiale

    Il portiere di un edificio in condominio è quella figura cui l’assemblea (o il regolamento, tanto assembleare, quanto contrattuale) assegna una serie di compiti solitamente sintetizzabili in queste tre mansioni: vigilanza, custodia e pulizia dello stabile. Non è detto che il portiere debba svolgerli tutti e tre sebbene risulti probabile ciò.

    L’istituzione del servizio di portierato necessita di una votazione assunta dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino quanto meno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, secondo comma, c.c.). Si deve ritenere indispensabile la maggioranza richiesta per le innovazioni, solamente se l’istituzione del servizio è connessa alla predisposizione di simili interventi. Deliberata l’istituzione del servizio, l’assunzione del portiere è compito rimesso all’amministratore che agirà sulla base delle indicazioni ricevute dall’assemblea ed in assenza nell’ambito dei propri poteri (art. 1130, primo comma n. 1, c.c.).

    Al pari dell’assunzione anche per la soppressione del servizio è indispensabile la maggioranza summenzionata. In tal senso è stata chiara la Cassazione secondo la quale, " qualora un servizio condominiale (nella specie: portierato) sia previsto nel regolamento di condominio, la sua soppressione comporta una modificazione del regolamento che deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136 comma 2 c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio) richiamato dall'art. 1138 comma 3" (Cass. 29 marzo 1995 n. 3708).

    Alla soppressione del servizio segue, naturalmente, il licenziamento del portiere.

    A questo punto pare necessario distinguere chiaramente due ipotesi:

    a)licenziamento a seguito di soppressione;

    b)licenziamento senza soppressione del servizio.

    Ricordiamo che è tutt’ora vigente la legge n. 604 del 1966 ed in particolare il suo articolo 1, a mente del quale “ nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di Contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo” (art. 1 l. n. 604/66).

    In tale contesto, quindi, è necessario distinguere tra giusta causa oggettiva e soggettiva. La prima attiene all’organizzazione aziendale (in questo caso del condominio) sicché deve ritenersi legittimo per giusta causa oggettiva il licenziamento del portiere a seguito della decisione di soppressione del servizio di portierato. Questa valutazione, infatti, è sottratta all’esame ed alle censure dell’Autorità Giudiziaria (cfr. Cass. n. 88/02).

    Diverso il caso del licenziamento per motivi disciplinari cui deve seguire, quindi, l’assunzione di un nuovo soggetto per garantire la normale erogazione del servizio.

    In questi casi sarà necessaria, per deliberare la cessazione del rapporto di lavoro, una giusta causa soggettiva individuabile nell’inadempimento contrattuale del portiere o, per il caso limite, a dei suoi comportamenti delittuosi, ecc.

    Sarà onere del datore di lavoro, nel caso di vertenza giudiziale, dare prova dei fatti che legittimino il provvedimento di rimozione dall’incarico.

    Nei casi di particolare urgenza, e salvo ratifica dell’assemblea, il licenziamento può essere ordinato anche dall’amministratore.

    http://www.condominioweb.com/condominio/articolo446.ashx

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