Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • La consulta ha dichiarato l’incostituzionalita’ della norma sui requisiti di accesso alla carriera di magistrato ordinario: sì alla partecipazione al concorso degli abilitati alla professione forense non iscritti all’albo

    Nell’attesa della pubblicazione di un nuovo bando di concorso per l’accesso alla carriera di magistrato ordinario sono cambiate le regole che ne disciplinano i requisiti per la partecipazione.

    Lo ha stabilito la Consulta con la recentissima sentenza n. 296 del 2010 depositata il 15 ottobre scorso, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma

    1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

    In particolare, il giudice delle leggi ha dovuto vagliare la conformità della citata norma agli artt. 3, 51 e 104, comma primo della Costituzione "nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati".

    Prima, però, di procedere all’analisi della decisione che si annota, pare il caso di rammentare seppure brevemente la vicenda che ha portato a questa importante presa di posizione della Corte.

    Sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 23 del 21 marzo 2008 veniva pubblicato il bando di concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario.

    La consulta ha dichiarato l’incostituzionalita’ della norma sui requisiti di accesso alla carriera di magistrato ordinario: sì alla partecipazione al concorso degli abilitati alla professione forense non iscritti all’albo
    corte cost. n. 296 del 2010 (depositata il 15/10/2010)

    Nell’attesa della pubblicazione di un nuovo bando di concorso per l’accesso alla carriera di magistrato ordinario sono cambiate le regole che ne disciplinano i requisiti per la partecipazione.

    Lo ha stabilito la Consulta con la recentissima sentenza n. 296 del 2010 depositata il 15 ottobre scorso, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma

    1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

    In particolare, il giudice delle leggi ha dovuto vagliare la conformità della citata norma agli artt. 3, 51 e 104, comma primo della Costituzione "nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati".

    Prima, però, di procedere all’analisi della decisione che si annota, pare il caso di rammentare seppure brevemente la vicenda che ha portato a questa importante presa di posizione della Corte.

    Sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 23 del 21 marzo 2008 veniva pubblicato il bando di concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario.

    Riproducendo pedissequamente la norma di legge oggi tacciata d’incostituzionalità l’art. 2, lett. g) punto 6 del suddetto bando tra i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso non riteneva sufficiente l’abilitazione alla professione forense richiedendo, altresì, l’iscrizione all’albo degli avvocati, in esecuzione dell’ultima legge che ha modificato le norme sull’ordinamento giudiziario ossia la n. 111 del 2007.

    La richiesta di siffatto requisito aveva comportato l’esclusione dall’esame di magistratura di alcuni giuristi d’impresa e dipendenti della pubblica amministrazione per il solo fatto di non essere iscritti all’albo, nonostante avessero conseguito l’abilitazione forense.

    Esclusione ancor più discriminatoria se solo si pensi che i ricorrenti nel caso di specie non potevano essere iscritti all’albo a causa dell’incompatibilità derivante dallo status di impiegati pubblici o privati.

    Impugnato innanzi al Tar Lazio il provvedimento preclusivo della partecipazione, costoro a mezzo dei propri difensori avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della previsione normativa citata per contrasto con gli artt. 3, 51 e 104 primo comma della “ Carta”.

    Il Tar Lazio, con la nota ordinanza n. 4969 del 2008 avendo ritenuto fondata la questione sollevata dai difensori ha rimesso gli atti al giudice delle leggi perché vagliasse la legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall’articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario) in riferimento appunto agli articoli 3, 51 e 104, primo comma della Costituzione.

    Segnatamente il tribunale rimettente ha ritenuto che la norma in esame costituisce un’ingiusta discriminazione adducendo a sostegno di tale affermazione le considerazioni che per l’importanza rivestita di seguito si riportano.

    http://diritto.it/docs/30412-la-consulta-ha-dichiarato-l-incostituzionalita-della-norma-sui-requisiti-di-accesso-alla-carriera-di-magistrato-ordinario-s-alla-partecipazione-al-concorso-degli-abilitati-alla-professione-forens

0 comments:

Leave a Reply