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  • La tariffa forense ritrova i minimi inderogabili

    Colpo di spugna sulle liberalizzazioni Bersani della professione forense. Ieri pomeriggio l'aula del Senato ha approvato gli emendamenti all'articolo 12 del disegno di legge di revisione del Regio decreto del 1933, che riguardano il ripristino della vincolatività e dell'inderogabilità dei minimi tariffari, oltre alla reintroduzione del divieto del patto di quota-lite. Resta invece nella disponibilità delle parti (avvocato-cliente) la derogabilità dei massimi tariffari, con unica condizione l'accordo redatto per iscritto a pena di nullità.

    L'inversione di marcia incontra il favore immediato del Consiglio nazionale forense: «Apprezziamo la scelta del Senato di ripristinare i minimi tariffari – ha dichiarato il presidente Guido Alpa – abbiamo sempre sostenuto che i minimi inderogabili sono a garanzia della qualità della prestazione professionale e del principio di uguaglianza». Secondo Alpa la stessa Unione europea, con la sentenze della Corte di giustizia, «ha sempre ritenuto legittimo il sistema italiano dei minimi inderogabili legandolo alla tutela di un interesse pubblico. E, da ultimo, la Cassazione (Sezione lavoro 20269/2010) ha confermato che il quadro comunitario non osta a un sistema di tariffe minime, anzi lo giustifica pienamente per ragioni di interesse pubblico». «Un sistema di tariffe minime tutela l'interesse a evitare una concorrenza al ribasso a discapito della qualità della prestazione», ha concluso Alpa.
    Sempre nella discussione pomeridiana l'assemblea di palazzo Madama ha accantonato l'articolo 13 sul mandato professionale e la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni. Viene riaffermata la natura personale dello svolgimento dell'attività professionale e quindi la responsabilità individuale dell'avvocato anche se componente di un'associazione o società, e anche quando l'avvocato si faccia sostituire o coadiuvare. Divieto infine per rapporti di lavoro subordinato tra avvocati, anche quando la collaborazione è continuativa.
    Capitolo albi. L'emendato articolo 14 prevede che albi, elenchi e registri istituiti presso ciascun Consiglio dell'ordine devono essere disponibili anche tramite pubblicazione sul sito internet, e sono trasmessi annualmente al Consiglio nazionale forense. Non passa invece la proposta che il difensore d'ufficio debba essere pescato solo dall'elenco degli specialisti in diritto penale.
    In mattinata l'aula di palazzo Madama aveva approvato un emendamento al ddl sull'attività forense presentato dalla senatrice del Pdl, Simona Vicari, sull'obbligo della formazione obbligatoria continua. L'emendamento Vicari, al comma 2 dell'articolo 10, porta l'obbligo formativo degli avvocati sino al raggiungimento del 25esimo anno di iscrizione all'albo professionale, mentre fissa l'esenzione per gli avvocati che abbiano compiuto il 60esimo anno di età. «È un provvedimento - ha spiegato Vicari - ispirato a mantenere sempre più elevata la qualità professionale e deontologica della prestazione». Polemiche però sul progressivo allargamento degli esentati, che si estende anche ai legali impegnati negli enti locali.
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-21/tariffa-forense-ritrova-minimi-102854.shtml?uuid=AYjgwOcC

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