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  • Sezioni Unite 19246/2010: per il Tribunale di Tivoli in caso di “overruling” non vi è errore colpevole

    Tribunale Civile di Tivoli, Sentenza n. 1400 del 12.10.2010, giudice Scarafoni.

    Opposizione a decreto ingiuntivo – costituzione in giudizio opponente – intervenuto overruling Corte di Cassazione su norme regolatrici del processo – abbreviazione termini Sezioni Unite n. 19246/10 – improcedibilità opposizione – rimessione in termini – applicabilità.

    Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui si sia già conclusa la fase del contraddittorio tra le parti tramite deposito di comparse conclusionali e repliche, non è applicabile il principio sopravvenuto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 19246 del 9.9.2010, secondo cui i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà non solo in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, bensì in ogni caso quale effetto automatico e conseguenza della proposizione dell’opposizione, con l’ulteriore conseguenza che, anche in caso di assegnazione di un termine a comparire pari o superiore a quello legale, la costituzione dell’opponente oltre il termine di cinque giorni determina la definitività del decreto ingiuntivo ex articolo 647 c.p.c., perché, non essendo stata oggetto di contraddittorio fra le parti la tempestività della costituzione in giudizio, si emetterebbe una sentenza di c.d. terza via affetta da nullità. Né è necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio per sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, perché il rispetto del principio del giusto processo impone l’applicazione alla fattispecie della giurisprudenza che consente la rimessione in termini della parte incorsa in un errore incolpevole, che determinerebbe l’inammissibilità od improcedibilità della domanda, quando si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo. In tal caso, infatti, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa. (Nel caso di specie il Tribunale di Tivoli ha preliminarmente ritenuto inapplicabile il termine abbreviato per la costituzione in giudizio dell’opponente ai fini della procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, promossa prima dell’overruling compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE DI TIVOLI

    In persona del giudice unico dr. Stefano Scarafoni, ritirato in camera di consiglio, ha emesso la seguente

    SENTENZA

    Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4983/07 R.G. promossa con atto di citazione in data 27.11.2007 notificato in data 28.11.2007 a mezzo uff. giud. Anna Franca Carducci cron. N. 9737

    DA

    M. M. s.r.l., in persona del legale rappresentante D. M., rappresentata e difesa dagli avv.ti P. Nappi, M. Nappi e M. Nappi giusta procura in atti;

    OPPONENTE

    CONTRO

    T. s.r.l., in persona del legale rappresentante F. T., rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Pici e M. Derosa giusta procura in atti;

    OPPOSTA

    Causa trattenuta in decisione all’udienza del giorno 20.4.2010 e decisa con motivazione ex articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. come sostituito dall’articolo 45, comma 17, legge n. 69/09.

    OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

    CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE: Piaccia al tribunale, in accoglimento della presente opposizione, revocare l’impugnato decreto ingiuntivo per tutte le ragioni sopra esposte esonerando la società opponente dal pagamento di qualsiasi somma e per qualsiasi titolo anche accessorio.
    In accoglimento della domanda riconvenzionale, con il presente atto proposta, dichiarare l’inadempienza contrattuale della T. s.r.l. con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni di qualunque natura liquidandoli nella somma di € 40.000,00 (oltre alla restituzione dell’acconto) o nella somma maggiore o minore che risulterà accertata ed anche equitativamente oltre accessori.
    Con vittoria delle spese di lite.

    CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA: Rigettare l’opposizione proposta, perché infondata in fatto ed in diritto, e perché non provata, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 680/07 del 26.9.2007 e comunque condannare la M. M., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. D. M., al pagamento della somma di € 13.495,60 di cui alla fattura n. 2895 del 31.10.2006 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo nonché condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite.

    FATTO E DIRITTO

    1.T. s.r.l. ricorre al tribunale di Tivoli chiedendo l’emissione d’ingiunzione di pagamento nei confronti della M. M. s.r.l. per la somma di € 13.495,60 per fornitura di merce non integralmente pagata;
    2.il tribunale emette il decreto ingiuntivo avverso il quale propone l’odierna opposizione M. M. s.r.l. allegando che il contratto intervenuto fra le parti ha ad oggetto un impianto di climatizzazione che, però, dopo il collaudo ha evidenziato un malfunzionamento generale e la difettosità delle macchine installate; allega che detti difetti non sono mai stati eliminati e che, a causa degli stessi, ha subito un danno all’immagine, con conseguente diminuzione di clientela, il cui ammontare indica nella somma di € 40.000,00; tanto premesso conclude come in epigrafe;
    3.si costituisce la società opposta che chiede il rigetto della domanda e conclude come in epigrafe;
    4.prima di entrare nel merito della domanda, si deve rilevare che l’opposizione è stata promossa con atto di citazione notificato il 28.11.2007 e la costituzione della M. M. s.r.l. è avvenuta in data 7.12.2007; con recentissima sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 19246 del 9.9.2010) è stato affermato il principio che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà, non solo in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, bensì in ogni caso, quale effetto automatico e conseguenza della proposizione dell’opposizione; con l’ulteriore conseguenza che, anche in caso di assegnazione di un termine a comparire pari o superiore a quello legale, la costituzione dell’opponente oltre il termine di cinque giorni determinerebbe la definitività del decreto ingiuntivo ex articolo 647 c.p.c.;
    5.nel caso in questione, facendo applicazione di tale recentissima giurisprudenza, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione;
    6.tuttavia, ritiene questo giudice di non poter procedere ad una pronuncia in detto ultimo senso perché la questione non è stata minimamente oggetto di contraddittorio fra le parti, in considerazione della consolidata precedente giurisprudenza che riteneva che la riduzione del termine di costituzione operasse solo in caso di assegnazione, anche involontaria, di un termine a comparire inferiore a quello legale; nel presente processo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sono scaduti in data antecedente a tale pronuncia (19.6.2010 per le comparse conclusionali e 9.7.2010 per le memorie di replica), sicché la decisione sulla base di detta nuova giurisprudenza sarebbe fondata su un tema d’indagine completamente nuovo, non sottoposto al necessario contraddittorio delle parti;
    7.è principio ormai consolidato nella giurisprudenza, in forza dell’articolo 111, comma 2, Costituzione, che le sentenze di c.d. “terza via”, cioè basate su un rilievo ufficioso che non sia stato previamente sottoposto al contraddittorio delle parti, sono affette da nullità, e tale principio è stato anche recepito, di recente, nel codice di rito ad opera della legge n. 69/09 che l’ha appositamente introdotto nell’articolo 101, secondo comma, c.p.c.;
    8.né si ritiene necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio per sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, perché – in ogni caso – alla fattispecie sembra potersi applicare la giurisprudenza di cui all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. II, 2.7.2010, n. 15811, che ha ritenuto possibile la rimessione in termini della parte incorsa in un errore incolpevole, che determinerebbe l’inammissibilità od improcedibilità della domanda, quando “si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo”; infatti, in tal caso, “la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa;”;
    9.tali ultime affermazioni della Corte Suprema, condivise da questo giudice, perché rispondenti al principio del “giusto processo” (come posto in rilievo nell’ordinanza richiamata), esimono dalla necessità di rimettere la causa sul ruolo istruttorio per sottoporre alle parti la questione dell’improcedibilità dell’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente;
    10. passando al merito dell’opposizione, la stessa merita di essere respinta;
    11.non è contestato che fra le parti sia intervenuto un contratto per la fornitura di un sistema di condizionamento dell’aria composto da diverse macchine, né è contestato che queste ultime siano state fornite, né parte opponente contesta che i prezzi indicati in fattura non siano conformi a quelli pattuiti;
    12.l’unica contestazione avanzata da parte opponente è il malfunzionamento delle macchine fornite e dell’impianto nel suo complesso;
    13.in proposito è da sottolineare, preliminarmente, l’assoluta genericità della contestazione avanzata nell’atto d’opposizione ove si riferisce di difettosità delle macchine e di malfunzionamento di tutto l’impianto senza indicare specificamente in cosa sarebbero consistiti i difetti allegati; l’unica specifica allegazione attiene alla rumorosità di una macchina da 36.000 btu/h che, però, non è provato sia al di fuori del normale;
    14.inoltre, che il malfunzionamento non esista si evince dai rapporti d’intervento della ditta T. C. che ha effettuato un primo intervento in data 16.12.2006 in cui ha riscontrato la scheda dell’unità interna da sostituire ed ha provveduto alla sostituzione, ha effettuato un secondo intervento in data 16.1.2007 in cui, dopo avere controllato la carica del gas, ha tenuto l’impianto in funzionamento per un’ora riscontrando la mancanza di qualsiasi problema, ha effettuato un terzo intervento in data 2.2.2007 ripristinando la carica del gas ed ha tenuto l’impianto in funzione per circa un’ora verificando che tutto funzionava regolarmente, ha effettuato un quarto intervento in data 21.5.2007 controllando tutto l’impianto con il computer e lo ha tenuto in funzione per oltre due ore non registrando alcun problema di malfunzionamento;
    15.sentito in prova testimoniale, lo stesso T. C. ha affermato di avere effettuato il collaudo dell’impianto alla fine dell’anno 2006 – inizio dell’anno 2007 trovandolo perfettamente funzionante;
    16.ne consegue che, essendo rimasto completamente sfornito di prova l’unico motivo d’opposizione, la domanda debba essere respinta; al rigetto dell’opposizione consegue anche il rigetto della domanda riconvenzionale basata sulle medesime infondate allegazioni;
    17.le spese del presente giudizio d’opposizione sono a carico della società opponente e si liquidano in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
    respinge l’opposizione promossa da M. M. s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 680/07 emesso dal giudice del tribunale di Tivoli in data 28.9.2007 e, per l’effetto, conferma integralmente il decreto opposto, ivi inclusa la liquidazione delle spese del procedimento monitorio;
    rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente;
    condanna l’opponente M. M. s.r.l. a rimborsare alla T. s.r.l. le spese di lite del presente giudizio d’opposizione che liquida in € 1.129,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari, € 9,51 per spese vive, oltre il 12,50% per le spese generali e gli accessori di legge.
    Così deciso in Tivoli in data 1.10.2010

    IL GIUDICE UNICO

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