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  • Trasferimento di residenza di un coniuge nell’ipotesi di affido condiviso

    È pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità l’orientamento in base al quale il genitore affidatario (o collocatario) della prole non può arbitrariamente trasferire la propria residenza senza l’accordo dell’altro genitore o l’autorizzazione del Giudice, il quale, previamente, dovrà valutare l’eventuale pregiudizio che ne discenda per il minore.

    La scelta della residenza del minore deve essere assunta di comune accordo dai genitori: in caso di disaccordo, ciascun genitore dovrà rivolgersi al Giudice per ottenere un nuovo assetto delle modalità dell’affidamento, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 155, terzo comma, e 155-quater, secondo comma, c.c.

    Il genitore che, al contrario, senza autorizzazione da parte del Giudice né avendo ottenuto il previo consenso dell’altro genitore, trasferisca la residenza del figlio minore in un’altra regione viola i principi basilari dell’affido condiviso - che impone ai genitori di assumere congiuntamente le decisioni fondamentali relative alla prole minorenne - dimostrando un comportamento irresponsabile e incompatibile con il ruolo di collocatario della prole.

    Da tale contegno deriva una grave inadempienza sanzionabile da parte del Giudice ex art. 709-ter c.p.c. anche con la possibile inversione dell’affidamento e/o collocamento della prole.

    Difatti, nell’ambito dei criteri di scelta da parte del Giudice del genitore collocatario della prole, un posto fondamentale deve essere attribuito alla capacità del genitore di mettere da parte le rivendicazioni nei confronti dell’altro e di conservarne l’immagine positiva agli occhi del minore, garantendo a quest’ultimo un rapporto equilibrato e continuativo con l’altra figura genitoriale e con l’altro ramo parentale.

    «E’ notorio che dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale: quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, ogni genitore responsabile, consapevole dell’insostituibile importanza della presenza dell’altro genitore nella vita del figlio, deve saper mettere da parte le rivendicazioni e conservarne l’immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne. L’attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di realizzare un siffatto risultato non a parole, ma in termini concreti» - Tribunale di Bari, sezione I, decreto 10 marzo 2009.

    Nello stesso senso si richiama veda Cass. 10 ottobre 2008, n. 24907, inedita, in motiv., secondo cui: «tra i requisiti di idoneità genitoriale richiesti ad un genitore affidatario sia decisamente rilevante la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive di un figlio, che si individuano, in prima istanza, nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento, nella sua mente, della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sul coniuge».

    http://www.giuristiediritto.it/component/content/article/532-trasferimento-di-residenza-di-un-coniuge-nellipotesi-di-affido-condiviso.html

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