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  • Ripartizione delle spese nel condominio parziale e legittimazione processuale dell'amministratore (Tribunale Roma n. 17834/2010)

    La sentenza in commento affronta il problema della ripartizione delle spese per la manutenzione di una terrazza con funzione di copertura dell’edificio condominiale, al fine di eliminare alcune infiltrazioni d’acqua piovana.

    Nel caso di specie, il Condominio risulta costituito da due palazzine (A e B), mentre la terrazza da riparare funge da copertura alla sola palazzina B: si tratta, in altri termini, di un tipico caso di condominio c.d. parziale, in cui la proprietà di un bene comune è limitata ad alcuni soltanto dei condòmini.

    Il Tribunale di Roma coglie l’occasione per alcune precisazioni:

    - per quanto attiene alla riparazione della terrazza, trova applicazione l’art. 1126 c.c.: il soggetto tenuto alla relativa manutenzione e ricostruzione è il Condominio, quale rappresentante di tutti i condòmini obbligati, con riparto delle spese in base ai criteri fissati dal citato articolo del codice civile;

    - l’amministratore ha la rappresentanza processuale dell’intero condominio anche quando, come nel caso di specie, si tratti di cose destinate a servire solo un gruppo di condòmini;

    - in caso di condominio parziale, nell’ambito dei soli rapporti interni ai condòmini, la decisione del giudice sarà circoscritta, quanto agli effetti, ai soli soggetti interessati, cioè al gruppo dei condòmini (quelli della palazzina B) che traggono utilità dalla parte comune (la terrazza con funzione di tetto).

    In sostanza il Giudice romano, ribadendo un principio già affermato dalla Cassazione (sentenza n. 651/2000), ha stabilito che:

    “ in tema di condominio c.d. parziale, non sussiste il difetto di legittimazione passiva in capo all’amministratore dell’intero condominio, quale unico soggetto fornito di rappresentanza processuale in ordine a qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio (art. 1131 c.c.), ma si verifica la restrizione degli effetti della sentenza, nell’ambito dei rapporti interni, ai soli condòmini interessati.”.

    http://www.blogcondominio.com/2010/10/ripertizione-delle-spese-nel-condominio.html

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