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  • Ancora sentenze contrarie al danno tanatologico come danno morale terminale!

    Corte di cassazione civile sentenza 15706/10 del 02/07/2010

    La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno risarcibile in capo agli eredi, poichè la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno non patrimoniale, risarcibile in capo, al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis".

    Tale pronuncia è in contrasto con le Sezioni Unite 26972/2008, che hanno affermato “il danno cd. tanatologico o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita” (nello stesso senso, di recente, Cassazione civile 9057/2010).
    Si veda, di recente, anche Cassazione civile 13672/2010 ( Come si risarcisce il danno tanatologico ? ).

    Si vedano in giurisprudenza:

    - Risarcimento dei nipoti per morte del nonno. Danno non ...

    - Risarcibile il danno morale per la morte del gatto - Corte di ...

    - Il danno esistenziale è pregiudizio autonomo? - Corte di ...

    - Non può esistere una categoria generica di danno esistenziale ...

    Per approfondimenti recenti in dottrina:

    -ARNONE, Danno tanatologico: l'imperituro barrage della Cassazione, in Danno e Resp., 2010, 8, 807;

    -GIOVANNELLA, Morte a Venezia (e riconoscimento del danno tanatologico), in Nuova Giur. Civ., 2010, 5;

    -AMENDAGLIONE, La risarcibilità del danno non patrimoniale: il danno morale terminale, in Corriere Merito, 2010, 1;

    -SALE', Il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione tra vecchie preclusioni, nuove qualificazioni e liquidazione “globalizzata”, in Resp. civ., 2010, 1, 11;

    -VIOLA, Danni da morte e da lesioni alla persona, Padova, 2009;

    -D'APOLLO, Il danno biologico , Rimini, 2010.

    Redazione

    Cassazione civile, Sez. III, 2.7.2010, n. 15706

    Svolgimento del processo

    Con sentenza 18 novembre-3 dicembre 2004 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto la concorrente responsabilità del conducente della vettura rimasta ignota e del conducente del ciclomotore a bordo del quale era trasportato il minore Pa.An., nella produzione dell'incidente stradale avvenuto nella notte tra il (OMISSIS), condannando la spa Assicurazioni Generali al pagamento del danno patrimoniale e di quello morale in favore dei genitori del minore - rimasto ucciso a seguito dell'incidente P.S. e A.L., nella misura complessiva di L. 170.000.000 (di cui L. 30.000.000 ciascuno per danno morale) e di L. 20.000.000 ciascuno in favore dei tre fratelli An., C. e P.D..

    Il primo giudice aveva condannato la società Assicurazioni Generali, in qualità di impresa designata, al pagamento della somma di L. 30.732.000 in favore di T.R. ed aveva condannato quest'ultimo a tenere indenne la compagnia di assicurazione del 50% di tutte le somme da erogare ed al pagamento della metà delle spese del giudizio.

    Avverso tale decisione aveva proposto appello principale il T., chiedendo che fosse dichiarata la esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto e l'annullamento della statuizione di manleva posta a suo carico in favore della compagnia assicuratrice.

    Avevano proposto appello incidentale i genitori ed i fratelli di Pa.An. censurando la liquidazione del danno da lucro cessante e di quello morale.

    La società di assicurazione si costituiva in giudizio chiedendo, con appello incidentale, che fosse dichiarata la esclusiva responsabilità del T. nella produzione dell'incidente, con l'accertamento che tutti i danni riportati dal Tedesco erano conseguenti al mancato uso del casco protettivo.

    I giudici di appello, con la decisione sopra richiamata, confermavano integralmente la sentenza del Tribunale. La Corte territoriale rilevava che doveva essere confermata la applicabilità al caso di specie della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2. Le risultanze processuali raccolte, infatti, non consentivano una sicura ricostruzione dell'incidente e la individuazione delle singole responsabilità dei conducenti.

    Quanto al danno patrimoniale, la Corte di merito riteneva congrua la liquidazione già operata dal primo giudice, considerato che il minore era in attualità di lavoro e che lo stesso avrebbe probabilmente contribuito alle esigenze vita della famiglia per dieci anni.

    Quanto al danno morale, i giudici di appello confermavano la liquidazione già operata dal Tribunale, che aveva riconosciuto la somma di L. 30.000.000 a ciascuno dei genitori "misura così ridotta tenuto conto della loro responsabilità per "culpa in vigilando" ed "in educando" per avere consentito al figlio minorenne di anni 15 di stare fuori casa durante la notte e di non averlo educato all'uso del casco. La liquidazione del danno morale effettuata dal primo giudice nei confronti dei fratelli di Pa.An. era anche essa confermata dalla Corte territoriale.

    Da ultimo i giudici di appello sottolineavano che la morte di Pa.An. era intervenuta subito dopo l'incidente, con la conseguenza della intrasmissibilità nel patrimonio giuridico degli stretti suoi congiunti di un diritto al danno biologico , mai sorto.

    Sotto altro profilo, osservava ancora la Corte di merito, i congiunti del giovane deceduto non avevano fornito alcuna prova del fatto che in essi si era verificata una patologia tale da determinare una lesione della loro integrità psichica, con conseguente necessità di ricorrere a prestazioni mediche o di rinunciare ad utilità di cui prima fruivano.

    Avverso tale decisione i genitori ed i fratelli di Pa.An., C. e D., hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi (indicati erroneamente come sei nel ricorso per cassazione: nel primo motivo i ricorrenti si limitano a dare atto della morte di P.A., già interdetta).

    La società Assicurazioni Generali resiste con controricorso, illustrato da memoria.

    Motivi della decisione

    Preliminare appare l'esame del quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la erronea affermazione della corresponsabilità del Tedesco nella causazione dell'incidente (art. 2054 c.c.).

    Il motivo è inammissibile, non avendo i ricorrenti interesse ad una diversa graduazione delle responsabilità dell'incidente. Il T. non ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte territoriale che ha confermato la sentenza del Tribunale in ordine all'applicabilità dell'art. 2054 c.c., comma 2.

    Con il secondo motivo i ricorrenti deducono omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, omessa motivazione in ordine al motivo di appello incidentale relativo alla scorretta determinazione e liquidazione del danno morale (art. 360 c.p.c., n. 5).

    I giudici di appello non avevano spiegato in alcun modo le ragioni per le quali era stata - da loro - confermata la liquidazione del danno morale operata dal primo giudica, essendosi limitati ad osservare che i genitori del minore dovevano considerarsi comunque responsabili, per non avere educato il proprio figlio all'uso del casco, consentendogli di stare fuori di casa con gli amici, anche in ora notturna.

    Con il terzo motivo (indicato erroneamente come secondo) i ricorrenti deducono la violazione di legge, ed erronea od omessa applicazione dei criteri ermeneutici di liquidazione del danno tanatologico e parentale.

    Il giudice di primo grado aveva operato una ampia decurtazione del danno che, in astratto, sarebbe spettato agli attuali ricorrenti per la morte del loro congiunto, fondata su considerazione del tutto estranee al fatto lesivo ed alla determinazione delle responsabilità. In tal modo, senza rispondere in alcun modo alle censure formulate dagli appellanti incidentali P., la Corte territoriale aveva ritenuta congrua la somma di L. 30.000.000 e L. 20.000.000 riconosciuta dal Tribunale, rispettivamente, a favore di ciascuno dei genitori e dei fratelli del P..

    I giudici di appello non avevano ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dai P. in ordine al mancato riconoscimento del danno tanatologico ed alla liquidazione del danno morale. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, i giudici di appello non avevano tenuto conto di tutto il contesto sociale familiare e del fatto che l'incidente aveva colpito il primo figlio maschio dei coniugi P., i quali avevano una figlia handicappata grave, deceduta del giudizio. Nè come circostanza che deponeva a favore della educazione impartita dai genitori, che il giovane P., all'età di 15 anni, già lavorava in qualità di apprendista meccanico, contribuendo in questo modo alle necessità economiche della famiglia.

    La Corte territoriale non aveva tenuto conto neppure delle tabelle elaborate da alcuni Tribunali italiani in materia di risarcimento del danno morale (Tribunale di Firenze e Milano).

    Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di un punto della controversia.

    Gli attuali ricorrenti avevano sottoposto a specifica censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui la stessa aveva liquidate il danno morale decurtandolo sulla base di una non meglio accertata "culpa in vigilando" ed "in educando" "per aver consentito al figlio minorenne di anni 15 di stare fuori casa durante la notte e di non averlo educato all'uso del casco".

    Sul punto i giudici di appello non avevano ritenuto di dare risposta alcuna. In particolare, nessuna dimostrazione era stata fornita in ordine alla domanda se il mancato uso del casco avesse avuto influenza diretta sul decesso del P.. Se i giudici di appello avessero esaminato gli atti di causa, gli stessi avrebbero potuto verificare che il P. era stato "squartato" in conseguenza dell'impatto il veicolo rimasto sconosciuto e che la morte del P. aveva seguito immediatamente l'urto.

    Osserva il Collegio:

    il secondo, terzo e quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

    Le uniche censure formulate dai ricorrenti riguardano la liquidazione del danno morale e di quello tanatologico.

    Quelle relative alla liquidazione del danno morale sono fondate.

    Nella liquidazione del danno morale, provocato dalla morte di un prossimo congiunto, il giudice di merito deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto delle perdite affettive e della compromissione dell'integrità familiare.

    Alla luce di questo principio deve ritenersi illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, senza neppure indicare la percentuale di riduzione applicata, provveda ad indicare direttamente l'ammontare del danno morale in misura ridotta, motivando tale decisione solo con il fatto che il minore non sia stato educato all'uso del casco (particolarmente quando, come nel caso di specie, non vi sia alcuna prova della influenza dell'(eventuale) mancato uso del casco sulle conseguenze dell'incidente).

    Appare, infine, illogica la affermazione di una concorrente responsabilità dei genitori, per il solo fatto di aver consentito al figlio minore di stare fuori di casa di notte, senza considerare che lo stesso era già dedito ad attività lavorativa e contribuiva con i propri guadagni, alle esigenze economiche della famiglia e senza tener conto del contesto sociale in cui il minore era inserito e delle circostanze di tempo e di luogo.

    In effetti, a parere del Collegio, i giudici di appello, per affermare una responsabilità dei genitori nella educazione del figlio, avrebbero dovuto accertare se, nel caso di specie, fesse stata impartita al figlio - già avviato ad un mestiere - una educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione, in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità (Cass. 22 aprile 2009 n. 9556). Di tutto questo non è possibile rinvenire traccia nella motivazione della sentenza impugnata.

    Tra l'altro, non è possibile comprendere, sulla base della decisione di primo grado (interamente confermata sul punto da quella di secondo grado), se anche la determinazione del danno morale liquidato a favore dei fratelli sia stato ridotto, in conseguenza della rilevata "culpa in vigilando et educando" dei genitori del minore.

    Infatti, la decisione del Tribunale si limita a richiamare il criterio della liquidazione equitativa: "Ai genitori, nella qualità di legali rappresentanti dei figli. P.A., C. e D., compete il risarcimento del danno morale patito dai germani per la perdita del fratello An., nella misura di L. 20.000.000, cadauno, equitativamente determinato all'attualità".

    Anche in ordine a tale liquidazione, i fratelli P. avevano proposto appello incidentale, chiedendo il riconoscimento della somma di L. 100.000.000 ciascuno a titolo di danno morale. I giudici di appello hanno risposto che lo stesso non poteva che essere liquidato in base ad una valutazione equitativa e che corretta appariva la determinazione già operata dal Tribunale.

    E' mancata, pertanto, qualsiasi argomentata motivazione sul punto.

    Infondate, invece, appaiono le censure relative al mancato riconoscimento del danno tanatologico. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno risarcibile in capo agli eredi, poichè la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno non patrimoniale, risarcibile in capo, al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis".

    Rimane assorbito il sesto motivo con il quale si deduce la compensazione della spese del giudizio di secondo grado.

    Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati.

    La sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

    P.Q.M.

    La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

    http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=1407

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