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  • La tutela rafforzata del consumatore in materia di televendite

    In questo articolo esaminiamo la disciplina della tutela rafforzata del consumatore in materia di televendita, cioè di quella modalità di vendita in cui la presentazione del prodotto o del servizio da acquistare avviene tramite la televisione o la radio (in questo caso si parla, più correttamente, di radiovendita) e l’eventuale acquisto viene perfezionato via telefono, via fax o, finora in pochi casi, via Internet. La televendita è, pertanto, un contratto a distanza disciplinato dagli artt. da 50 a 67 del Codice del consumo (il Decreto Legislativo n° 206 del 2005). La tutela rafforzata del consumatore in materia di televendita, giustificata dalla forza di convinzione del mezzo televisivo o radiofonico, è contenuta negli artt. da 28 a 32 sempre del Dlgs 206/2005 ed ha come atto normativo di attuazione il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla Delibera n° 538/01/CSP del 26 Luglio 2001 e successive modificazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

    Questa tutela rappresenta un rafforzamento della disciplina ordinaria o comune di questa particolare modalità di vendita che è rappresentata non solo da quella sui contratti a distanza, ma anche, e per certi versi soprattutto visto che si presta tecnicamente a facili abusi, da quella sulle pratiche commerciali scorrette verso i consumatori di cui agli artt. da 18 a 27 del Dlgs 206/2005.

    L’art. 28 del Dlgs 206/2005 stabilisce che queste norme si applicano alle televendite definite dalla lettera e) dell’art. 1° del Regolamento citato dell’AGCOM come le “offerte dirette trasmesse al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni”, comprese quelle “di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti o strutturati in guisa di pronostici”. Queste norme si applicano anche agli spot pubblicitari, televisivi o radiofonici, che promuovono una televendita, i c.d. “spot di televendita”.

    Le televendite devono evitare “ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura e non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza” (art. 29 del Codice del consumo). Questi obblighi e quelli che esponiamo di seguito gravano sia sull’impresa i cui prodotti o servizi sono promossi con una televendita, sia su quella che organizza (realizza) questo tipo di programma televisivo o radiofonico, sia sull’emittente televisiva o radiofonica che lo trasmette, in ragione del ruolo che ciascuna di esse svolge in questa particolare attività di vendita, ma, come vedremo tra poco, le sanzioni previste dalla legge per la violazione di queste norme gravano solo sulle imprese emittenti, cioè su quelle che trasmettono la televendita.

    Sono vietate le televendite che offendono la dignità umana, comportino discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offendano convinzioni religiose o politiche, inducano a comportamenti soggettivi pregiudizievoli per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dell’ambiente. In particolare, sono vietate le televendite di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco (art. 30, 1° comma). Esse non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore i consumatori o gli utenti, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate (2° comma).

    Per quanto riguarda, infine, la tutela specifica dei minorenni, la televendita non deve esortare questi ultimi a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e/o servizi. Essa, poi, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare per la loro tutela i seguenti criteri dettati dall’art. 31:
    1. la televendita non deve esortare i minorenni ad acquistare un determinato prodotto o servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;
    2. non deve esortare i minorenni a persuadere i genitori od altri ad acquistare un determinato prodotto o servizio;
    3.non deve sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;
    4. non mostrare minori in situazioni pericolose.

    Il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla Delibera n° 538/01/CSP del 26 Luglio 2001 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) stabilisce, poi, che le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi chiaramente dal resto della programmazione radiofonica e televisiva attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi od acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio ed alla fine della televendita con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi trasmessi (art. 3, comma 1°). Nel corso del programma televisivo in cui si effettua una televendita deve essere inserita, in modo chiaramente leggibile, la scritta “televendita” (comma 2°).
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    http://diritto.it/docs/30462-la-tutela-rafforzata-del-consumatore-in-materia-di-televendite

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