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  • Associazioni a tutela dei diritti dei consumatori

    Avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione va attivata la “class action”
    Con la Sentenza n. 33190/2010, il Tar del Lazio ha stabilito che l’entrata in vigore del decreto_legislativo_198_2009 impone l’obbligo, nei confronti della Associazioni di tutela dei Consumatori che vogliono esperire azioni avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione, di attivare la così detta “class action”. Infatti, due Associazioni di tutela dei cittadini hanno promosso ricorso, innanzi al Tar del Lazio, avverso il silenzio rifiuto, serbato dal Comune di Roma, sulla istanza, presentata dai ricorrenti, affinché fossero adottati gli atti amministrativi necessari a disciplinare le modalità di consultazione delle organizzazioni dei consumatori.
    Il Comune aveva già adottato un provvedimento in materia di obbligo di chiusura festiva dei negozi al cui procedimento i ricorrenti lamentano di non essere stati invitati quali organizzazioni locali di consumatori. Il Tar ha specificato che la materia in questione, nel caso di specie, non riguarda la fase procedimentale precedente all’adozione del provvedimento di chiusura dei negozi, per cui la partecipazione delle Associazioni non può essere attivata e pretesa una volta che si sia già concluso il procedimento con l’adozione del provvedimento conclusivo, residuando all’organizzazione che ritiene di essere stata illegittimamente esclusa dalla consultazione la sola impugnazione del provvedimento adottato sotto il profilo patologico del difetto ovvero dell’ incompletezza dell’istruttoria. Inoltre, il Collegio ha rilevato che la tutela, avente a oggetto l’inerzia dell’Amministrazione che pregiudichi i titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori per la violazione di termini o per la mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo, non è consentita attraverso l’istituto dell’azione di accertamento sul silenzio-inadempimento, ma per il tramite dell’azione contemplata dal decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198, la così detta class action pubblica, allo stato non proponibile in concreto per effetto di quanto stabilito dall’art. 7 del citato decreto legislativo.

    http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/22750

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