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Licenziamento: spetta al giudice valutare la congruità della sanzione
(Cassazione, sentenza 30.10.2010 n. 18843)
Con ricorso al giudice del lavoro di Brescia C.F.A. Impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli da C.R. s.r.l. In data (OMISSIS). Accolta parzialmente la domanda e convertito il recesso da giusta causa a giustificato motivo soggettivo, il Tribunale condannava il datore all’indennità sostitutiva del preavviso ed alle differenze retributive per il periodo 26.2-12.3.04. Proponeva appello il lavoratore ribadendo la tesi già sostenuta della tardività del licenziamento e della mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata. Con sentenza pubblicata il 25.7.06 la Corte d’appello di Brescia rigettava l’impugnazione. Il licenziamento era da ritenere tempestivamente irrogato ai sensi dell’art. 23 del contratto collettivo di categoria, che impone un intervallo di cinque giorni tra la contestazione dell’addebito e la inflizione del licenziamento, onde consentire la presentazione delle difese, nonché un termine ulteriore di sei giorni da detta presentazione. Nel caso di specie, essendo stata la lettera di contestazione ricevuta dal dipendente in data 1.3.04, il licenziamento era da ritenere tempestivamente irrogato. In particolare era da ritenere che solo all’esito delle precisazioni dei due dipendenti per il datore poteva ritenersi definito il comportamento realmente tenuto e che la più puntuale contestazione effettuata il 26.2.04 era pur sempre avvenuta nell’immediatezza del fatto, di modo che da questa data dovevano ritenersi decorrenti i termini procedimentali...
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