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  • CALUNNIA: NE RISPONDE L'AVVOCATO CHE CRITICA ASPRAMENTE L'ESTREMA SUPERFICIALITÀ DEL GIUDICE E PROSPETTA CONNIVENZE CON IL COLLEGA DI CONTROPARTE?

    Cassazione, Sez. VI, 25 ottobre 2010, n. 37795

    1.Non è dato riscontrare nella condotta tenuta dall’imputato, pur censurabile sotto il profilo del corretto e sereno espletamento del mandato difensivo e della deontologia professionale, gli estremi della calunnia.

    2. La fattispecie incriminatrice, invero, individua l’oggetto della falsa incolpazione nel “reato”, cioè nell’illecito penale, comprensivo di tutti gli elementi costitutivi e dunque, non solo del fatto materiale, ma anche dell’elemento soggettivo: trattasi di elemento normativo della fattispecie medesima.

    3. Le riserve manifestate, con scelta avventata e sicuramente inopportuna, sull’operato del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo non possono essere congetturalmente interpretate, in difetto di una qualunque altra indicazione in fatto, come implicita denunzia di abuso d’ufficio o addirittura di corruzione, ma più realisticamente vanno intese come denunzia dei macroscopici errori in cui sarebbe incorso il magistrato e aspra critica dalla professionalità del medesimo.

    4. Deve escludersi il reato di calunnia nell’ipotesi che siano portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come esposte e documentate non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l’agente, sulla base dei dati esposti, manifesti l’erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un reato: la calunnia, infatti, non può essere incolpazione di un reato putativo.





    Cassazione, Sez. VI, 25 ottobre 2010, n. 37795

    (Pres. Lattanzi – Rel. Milo)





    Fatto e diritto

    1 - La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 26/11/2007, confermava la decisione 17/12/2002 del locale Tribunale che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato P. L. colpevole del delitto di calunnia e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

    1a - Il fatto addebitato all’imputato può essere così sintetizzato: nella qualità di avvocato difensore di F. R., aveva redatto in data 10/1/2001 e depositato presso il Tribunale di Ravenna - sezione di Faenza - (iscrizione a ruolo in data 18/1/2001) l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del suo cliente ad istanza della creditrice “OMISSIS s.n.c.” e, nell’esporre la linea di difesa per contestare la legittimità del decreto, aveva incolpato, pur sapendoli innocenti, il giudice che lo aveva emesso, dr.ssa A, M. R. “di comportamento anomalo che non si addice certo a un organo di giustizia...” che. “... lascia la porta aperta ad ogni possibile ipotesi, anche alle più disdicevoli...”, nonché l’avv. G. L., difensore della controparte, “di possibili illegittime connivenze”.

    1b - Il giudice distrettuale riteneva che le espressioni alle quali l’imputato aveva fatto ricorso nella redazione dello scritto difensivo avevano un chiaro contenuto calunnioso, in quanto insinuavano, sia pure velatamente, l’abuso di ufficio se non addirittura la corruzione del giudice in concorso con il legale della controparte, senza offrire elementi concreti di prova a dimostrazione di ciò.

    2 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 368 c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla materialità e all’elemento soggettivo della fattispecie tipica delineata dalla detta norma: essendosi egli limitato a riferire fatti veri e a sollecitarne, sia pure in termini di critica molto aspra, la verifica giudiziale, a nulla rilevava l’erronea insinuazione circa la possibile rilevanza penale di quei fatti; nessuna valutazione era stata fatta in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; doveva comunque escludersi la calunnia in danno dell’avv. L., accusato, in base alla precisazione contenuta nello stesso capo d’imputazione di mera “connivenza”.

    3 - Il ricorso è fondato.

    Osserva la Corte che, sulla base di quanto emerge dalla ricostruzione in fatto operata dalle sentenze di merito, l’imputato, nel patrocinare, in veste di legale, gli interessi del proprio cliente nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva aspramente contestato la legittimità di tale provvedimento, lamentando che lo stesso era stato emesso in difetto di una valida procura ad litem, era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo pur in assenza di una univoca richiesta di parte in tal senso e comunque di periculum in mora, aveva ad oggetto un credito inesigibile, peraltro inesattamente quantificato; aveva, perciò, stigmatizzato il “comportamento anomalo” del giudice, le “leggerezze” del medesimo nell’espletamento delle sue funzioni, le “connivenze” della controparte, situazione, questa, che legittimava “ogni possibile ipotesi”, anche la più “disdicevole”.

    Ciò posto, non è dato riscontrare nella condotta tenuta dall’imputato, pur censurabile sotto il profilo del corretto e sereno espletamento del mandato difensivo e della deontologia professionale, gli estremi della calunnia.

    La fattispecie incriminatrice, invero, individua l’oggetto della falsa incolpazione nel “reato”, cioè nell’illecito penale, comprensivo di tutti gli elementi costitutivi e dunque, non solo del fatto materiale, ma anche dell’elemento soggettivo: trattasi di elemento normativo della fattispecie medesima.

    Nel caso in esame, l’imputato, nel redigere l’atto difensivo in opposizione al provvedimento monitorio, per sollecitarne la verifica giudiziale, si era limitato a denunciare fatti storici, immediatamente verificabili attraverso l’esame della documentazione posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, per evidenziare, alla luce delle tesi giuridiche da lui sostenute, le plurime violazioni di legge ed erronee valutazioni di merito in cui sarebbe incorso il giudice dell’ingiunzione.

    In sostanza, intento dell’imputato era stato quello, in concreto attuato, di contestare energicamente la legittimità della procedura monitoria promossa dalla “OMISSIS s.n.c.” e di stigmatizzare - secondo il suo punto di vista - l’estrema superficialità del giudice che aveva aderito acriticamente alla richiesta della parte creditrice; l’imputato, così operando, non aveva delineato i contorni più o meno precisi, di una fattispecie penalmente rilevante sì da determinare il pericolo dell’inizio di un procedimento penale nei confronti del magistrato e del “connivente” difensore della controparte.

    È vero che l’atto di opposizione maliziosamente insinua, in maniera molto generica, dubbi sulla correttezza dell’operato del magistrato, ma proprio tale vaghezza e l’omessa indicazione di ulteriori elementi più specifici, idonei a suffragare, per come prospettati, una qualche ipotesi di reato a carico del predetto, sulla quale indagare, inducono ad escludere la stessa materialità del delitto di calunnia.

    Le riserve manifestate, con scelta avventata e sicuramente inopportuna, sull’operato del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo non possono essere congetturalmente interpretate, in difetto di una qualunque altra indicazione in fatto, come implicita denunzia di abuso d’ufficio o addirittura di corruzione, ma più realisticamente vanno intese come denunzia dei macroscopici errori in cui sarebbe incorso il magistrato e aspra critica dalla professionalità del medesimo.

    Il riferimento, inoltre, alla mera “connivenza”, che non può essere interpretata come “concorso”, dell’avvocato L. induce ad escludere, anche per tale ragione, la calunnia in danno di costui.

    Il reato di calunnia non è configurabile neppure sotto altro profilo.

    Non va sottaciuto, infatti, che, pur a volere a usare nei contenuti argomentativi dell’atto di opposizione incriminato una implicita accusa falsa di abuso d’ufficio (non certamente quella di corruzione), tale incolpazione si profilava - sin dall’inizio - ictu oculi inverosimile, perché contrastata dagli atti posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, relativamente ai quali l’opponente, nell’esercizio dell’attività difensiva, si era limitato a esporre, senza alcuna alterazione della realtà fattuale, le sue tesi giuridiche che, sia pure infondatamente, denunciavano semplici vizi del decreto ingiuntivo, di per sé non sintomatici di un ipotetico abuso d’ufficio.

    Conclusivamente, deve escludersi il reato di calunnia nell’ipotesi che siano portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come esposte e documentate non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l’agente, sulla base dei dati esposti, manifesti l’erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un reato: la calunnia, infatti, non può essere incolpazione di un reato putativo.

    La pronuncia dei giudici di merito appare chiaramente influenzata dal contenuto dell’esposto in data 9/2/2001 a firma del R., che aveva esplicitamente accusato la dr.ssa R. e l’avv. L. di concorso nei reati di abuso d’ufficio, truffa ed estorsione, accuse integranti un autonomo episodio di calunnia, pure originariamente contestato al L. e dal quale, però, costui era stato assolto per non avere commesso il fatto (cfr. sentenza di primo grado).

    4 - La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
    P.Q.M.
    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

    http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2495%3Acalunnia-ne-risponde-lavvocato-che-critica-aspramente-lestrema-superficialita-del-giudice-e-prospetta-connivenze-con-il-collega-di-controparte-cassazione-sez-vi-25-ottobre-2010-n-37795&catid=77%3Areati-contro-amministrazione-della-giustizia&Itemid=108&lang=it

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