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  • Il lavoratore disabile che interrompe il periodo di prova ha diritto al risarcimento ma non all'assunzione

    (Cassazione sezione lavoro, Sentenza 27.10.2010 n. 21965)
    Con un unico motivo la ricorrente prospetta violazione della L. n. 604 del 1966, art. 10 della L. n. 300 del 1970, art. 18 e dell’art. 2096 c.c., comma 3 ed, al riguardo, osserva che, quanto agli effetti dell’accertata illegittimità del licenziamento, erroneamente la corte territoriale aveva riconosciuto (”essendo consumato l'intero periodo di prova e non trovando applicazione llart. 18 SL”) il mero diritto al risarcimento del danno, laddove, essendosi il periodo di prova esaurito, con la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro definitivo, doveva trovare applicazione la tutela reintegratoria. Con ricorso incidentale, invece, la casa di Cura San Marco lamenta violazione degli artt. 2096 c.c. E della L. n. 604 del 1966, art. 10 rilevando che, pur nell’ipotesi di avviamento obbligatorio, la sola manifestazione della volontà di recesso del datore di lavoro si qualifica come espressione di una valutazione negativa dell’esperimento in corso e che, pertanto, grava sul lavoratore llonere di dimostrare l'eventuale illiceità del motivo dell’atto dismissivo, per come nel caso non era affatto avvenuto. In via gradata, prospetta che, in ogni caso, il risarcimento avrebbe dovuto essere limitato al pagamento delle retribuzioni dovute sino alla scadenza del periodo di prova. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Tanto il ricorso principale che quello incidentale ben possono esaminarsi congiuntamente, inerendo alla configurazione e alla portata che assume il recesso dei lavoratori invalidi durante il periodo di prova, ai limiti che esso incontra nell’ordinamento del lavoro e alle connessioni che si instaurano con la disciplina comune dei licenziamenti. Hanno su tali questioni le SU di questa Corte già precisato (v.sent. n. 11633 del 2002) che se il licenziamento del lavoratore in prova (per effetto della norma di eccezione della L. n. 604 del 1966, art. 10 che prescrive che le norme limitative dei licenziamenti si applicano nei confronti dei lavoratori assunti in prova “...dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva”) rientra nell’area della recedibilità acausale, non per questo può ammettersi che l'esercizio del diritto potestativo riconosciuto al datore di lavoro possa risolversi nel mero arbitrio del suo titolare, dal momento che l'ordinamento, comunque, assegna “garanzia costituzionale al diritto di non subire un licenziamento arbitrario” (così Corte Cost. n. 541/2000)....
    http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-lavoratore-disabile-che-interrompe-il-periodo-di-prova-ha-diritto-al-risarcimento/5040

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