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  • Cassa forense: è legittima la corresponsione della indennità di maternità calcolata sull'80% del reddito professionale per le domande precedenti all'anno 2003

    (Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 28.10.2010 n. 22023)
    L’avv. C.M., iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, avendo partorito una bambina il (OMISSIS), aveva chiesto nel febbraio 2001 alla Cassa, a norma del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 70, (nel quale è confluito la L. n. 379 del 1990, art. 1) il pagamento dell’indennità di maternità, pari all’80% di 5/12 del reddito dell’anno 1999, per un importo complessivo di Euro 855.080,08, avendo denunciato ai fini IRPEF per tale anno un reddito professionale di lire 4.970.483.000. La Cassa aveva corrisposto alla richiesta erogando alla Avv. C. la minor somma di Euro 23.498,79, avendo ritenuto di dover contenere l’importo da erogare con l’effettuare il calcolo indicato nei limiti della parte dei compensi professionali assoggettati al contributo del 10%, utile per la pensione (all’epoca stabiliti in L. 136.500.000). Proposta l’azione giudiziaria per ottenere l’importo pieno dell’indennità, calcolato senza alcun limite massimo, il Tribunale di Roma aveva accolto integralmente le domande della legale, mentre la Corte d’appello di Roma, sul gravame della Cassa, ha adottato, con sentenza depositata il 15 settembre 2005, una soluzione intermedia, di tipo equitativo, liquidando alla C. per il titolo indicato l’importo complessivo di Euro 300.000,00, oltre accessori. Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso l’avv. C.M., con un unico motivo. Resiste alle domande la Cassa con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui la ricorrente principale resiste con controricorso.....

    http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/cassa-forense-e-legittima-la-corresponsione-della-indennita-di/5022

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