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  • Esame avvocato: l'accertamento che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, per condurre all'annullamento della prova, deve essere puntuale e rigoroso

    E’ questo il principio con cui con l’ordinanza in rassegna n. 1300/2010 il TAR Catania ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto avverso la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di avvocato.

    In particolare, per il Tar etneo “il ricorso appare fondato, in quanto la Commissione si è limitata ad affermare apoditticamente che il compito di diritto penale della ricorrente conteneva “ampi passi del tutto identici all’elaborato di penale contenuto” in altra busta recante il n. 459 senza alcuna specificazione, anche sul compito, che consenta di appurare che questa presunta “identità” vada oltre la semplice preparazione sui medesimi testi, o la consultazione dei medesimi codici”.

    Per il TAR siciliano, inoltre, “l’elaborato di penale del candidato contraddistinto dal n. 459 era stato corretto da una diversa sottocommissione durante la seduta del 19 marzo 2010, e tale elaborato non risulta essere stato parimenti annullato”.

    Pertanto, il TAR adito ha ordinato la ricorrezione degli elaborati del ricorrente da effettuarsi entro 30 giorni da una Commissione in diversa composizione.

    http://diritto.it/docs/30451-esame-avvocato-l-accertamento-che-il-lavoro-sia-in-tutto-o-in-parte-copiato-da-altro-lavoro-o-da-qualche-pubblicazione-per-condurre-all-annullamento-della-prova-deve-essere-puntuale-e-rigoroso

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