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  • Come cambia la legge 104 sull'assistenza ai disabili

    Giro di vite sui permessi mensili previsti dalla legge 104 sull'assistenza alle persone disabili: il "beneficio", tre giorni di permesso mensile (o in alcuni casi, due ore di permesso giornaliero) viene limitato «in relazione al grado di parentela» e la fruizione dovrà avvenire «in forma alternata». Vale a dire, un solo lavoratore dipendente per volta, per assistere la stessa persona in situazione di handicap grave. Le novità, che entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono contenute nel collegato Lavoro, approvato definitivamente dalla Camera lo scorso 19 ottobre, che, dopo varie circolari interpretative degli enti previdenziali e della Funzione pubblica, riscrive le condizioni per poter accedere all'articolo 33 della legga 104, sull'assistenza ai parenti con problemi di handicap.

    Una norma, che nel 2009, nel pubblico impiego, secondo gli ultimi dati targati Brunetta, è stata utilizzata da oltre 150mila persone, di cui il 10% nella scuola e nei comuni e il 9% nelle aziende ed enti del Ssn. Nella maggior parte dei casi per assistere i genitori (50%), mentre per i figli (di minore o maggiore età) o coniugi la percentuale si aggira intorno al 10 per cento.

    La prima novità "corretta" dal collegato Lavoro riguarda le condizioni che danno diritto al beneficio lavorativo. Intanto, viene chiarito che il parente (o l'affine) da assistere deve essere "ordinariamente" entro il secondo grado. Vale a dire, per semplificare il discorso, figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni e nipoti diretti, nel caso di parenti, oppure: suoceri, genero, nuora e cognati (o cognate), nel caso di rapporti di affinità. Il terzo grado è ammesso «soltanto» qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età ovvero siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Per terzo grado - vale la pena ricordare - s'intendono i nipoti (figli di fratelli o sorelle), gli zii o le zie (paterni e materni) i bisnipoti, i bisnonni, e gli zii (o le zie) del coniuge.

    Si prevede poi che un solo lavoratore possa assistere la stessa persona disabile e viene meno il riferimento alla «convivenza» della persona da assistere. Un ultimo ritocco sui requisiti ex lege 104 viene fatto per i genitori, anche adottivi. In questi casi, possono continuare ad assistere il figlio con handicap grave, ma - viene specificato - «solo in maniera alternata e non più contemporaneamente». In più: i genitori adottivi vedono riconosciuto espressamente il diritto all'assistenza al figlio maggiore di 3 anni, ma minorenne. Attenzione: i nuovi requisiti sono obbligatori e, in caso di perdita, scatta la decadenza immediata dal diritto ai benefici, oltre all'eventuale azione disciplinare.
    Il collegato Lavoro innova pure sul fronte trasferimenti del personale beneficiario della legge 104, prevedendo, in particolare, che il diritto alla precedenza nei trasferimenti avrà valore «solo se le sedi di preferenza saranno comprese tra quelle più vicine al domicilio dell'assistito» (e non più al proprio, come invece accadeva finora).
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-01/come-cambia-legge-assistenza-100214.shtml?uuid=AYAwjDgC

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