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  • Debutta la sospensiva in appello

    Ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza tributaria di secondo grado a condizione che il contribuente, quando si rivolge alla commissione regionale, provi l'iscrizione del ricorso in Cassazione e la sussistenza di un danno grave e irreparabile non rimediabile per equivalente derivante dall'esecuzione. Ad affermare questi principi è stata la Ctr di Torino con la pronuncia 4/2010, tra le prime ordinanze che applicano la recente interpretazione della Corte costituzionale in tema di sospensione.

    La Consulta, con la sentenza 217 del 17 giugno 2010, richiamata dalla pronuncia della Ctr di Torino (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 giugno) ha ritenuto ammissibile – anche nel processo tributario – la sospensione dell'esecutività delle sentenze. Nonostante la chiara interpretazione fornita dal giudice delle leggi, la Cassazione, con la sentenza 21121 depositata il 13 ottobre 2010, ha escluso ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti dell'efficacia esecutiva della pronuncia di secondo grado (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 ottobre). È verosimile che la Corte sia giunta a questa divergente conclusione in quanto si trattava di un'udienza tenuta il 28 maggio 2010, cioè prima dell'interpretazione fornita dalla Consulta.

    Partendo proprio dall'interpretazione della Corte costituzionale, la Ctr di Torino ha fornito indicazioni per l'individuazione dei requisiti che l'istanza di sospensione della sentenza di secondo grado deve contenere. In particolare, questa è subordinata a due presupposti processuali e a uno sostanziale:

    - deve essere già avvenuta l'iscrizione del processo di Cassazione nel ruolo generale della Corte (articolo 131 bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile) da provare da parte del ricorrente. A tal fine, occorre esibire il certificato rilasciato dalla Suprema Corte contenente nome delle parti, numero della sentenza impugnata e numero di ruolo generale assegnato al ricorso;

    - deve essere in atto un'esecuzione coattiva. Il provvedimento richiesto al giudice d'appello può essere, infatti, unicamente la sospensione dell'esecuzione, non della mera eseguibilità della sentenza oggetto del ricorso per Cassazione. Per i giudici di Torino ciò emerge dalla lettura degli articoli 373 del Codice di procedura civile e 131 bis delle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, che utilizzano una terminologia nettamente diversa da quella contenuta nell'articolo 283 Cpc, (che, invece, consente la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione);
    - la sussistenza del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione in atto. Secondo la Ctr, per irreparabilità si intende non già l'effetto normale proprio dell'esecuzione, costituito dall'ablazione di un bene per conseguire il soddisfacimento del debito non adempiuto in forma equivalente, ma quell'effetto che sia insuscettibile di riparazione per equivalente. In questa ipotesi risulta determinante il patrimonio del contribuente, sicché non tutti i danni irreparabili consentono di per sé la sospensione dell'esecutorietà, e viceversa non tutti i danni gravi sono sufficienti alla sospensione dell'esecuzione. Tale danno grave e irreparabile – continua la Ctr di Torino – deve essere allegato e provato da parte ricorrente, rappresentando il fatto costitutivo della sua istanza (articolo 2697, comma 1 del Codice civile).

    Basti pensare ai danni che potrebbero derivare a un imprenditore o a una persona fisica cui viene iscritta un'ipoteca su un bene che non potrà più concedere in garanzia, per ottenere un mutuo o, ancora, al pignoramento dei conti correnti bancari.

    Non costituisce, invece, elemento della fattispecie processuale il fumus boni iuris, non richiesto dalla norma in esame per la chiara ragione che, ove la valutazione relativa fosse ammessa, ciò comporterebbe l'effetto per cui il giudice di appello verrebbe a sindacare il merito di un giudizio di legittimità riservato alla Suprema Corte. Il che, per i giudici di Torino, è palesemente inammissibile, essendo peraltro inibita al giudice di appello, in sede di decisione sulla sospensione della esecuzione, qualsiasi valutazione del ricorso di legittimità.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-23/debutta-sospensiva-appello-064045.shtml?uuid=AYYH6xlC

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