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  • Diritto di difesa violato se l'avvocato non ha ricevuto l'avviso dell'udienza perché il suo studio era chiuso

    Cambio di rotta della Cassazione sulla mancata notifica dell'udienza al difensore
    L'omessa notifica al difensore di un avviso perché lo studio era chiuso non può comportare una sanzione processuale, impedendo all'avvocato di svolgere la sua funzione di assistenza tecnica all'imputato. Si tratta di un'omissione non più addebitabile all'avvocato che non avrebbe adempiuto all'obbligo di assicurare la ricevibilità delle notifiche.
    Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 40451 del 15 novembre 2010, accogliendo il ricorso dell'avvocato difensore di due minorenni straniere accusate di furto. Il legale impugnava il provvedimento di convalida del loro arresto, lamentandosi che il Tribunale non aveva preso in considerazione una memoria inviata a mezzo fax in cui denunciava un'irregolarità processuale. L'avvocato sottolineava di non aver ricevuto l'avviso della data di fissazione dell'udienza camerale. L'ufficiale giudiziario incaricato infatti, aveva tentato l'accesso al suo studio legale e, non trovandovi nessuno, aveva lasciato avviso di deposito nella Casa comunale, senza però darne comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. I giudici della quinta sezione penale hanno dato ragione al difensore, ribaltando alcune recenti pronunce della Suprema Corte secondo cui incomberebbe al "difensore l'onere di tenere a disposizione, presso il proprio recapito, persona adeguata, ovvero apprestare comunque mezzi idonei alla ricezione degli avvisi e delle notifiche, di cui la legge prevede l'urgenza". Con quest'ultima decisione Piazza Cavour offre un'interpretazione più favorevole agli avvocati, sconfessando il precedente orientamento considerato troppo restrittivo. D'ora in avanti quindi "sussiste inosservanza delle norme processuali qualora l'avviso al difensore della data di fissazione dell'udienza camerale depositato nella Casa comunale dall'ufficiale giudiziario che non ha rinvenuto alcuno nell'ufficio legale del medesimo, non sia stato comunicato, a norma dell'art. 157 co. 8 c.p.p., dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento. Si tratta di una nullità che non può considerarsi sanata in quanto omissione di notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza camerale, addebitabile non all'ufficio procedente, ma al difensore che non ha adempito all'obbligo di assicurare, con la necessaria diligenza, la ricevibilità delle notifiche."
    cassazione.net

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