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  • Espulsione di uno straniero per mancata convivenza con la moglie italiana

    Illegittimo se la mancata convivenza è solo momentanea e dovuta a questioni economiche.
    Con la Sentenza n. 22230/2010, La Corte di Cassazione ha stabilito che uno straniero coniugato con una cittadina italiana non può essere espulso se non convive con la moglie, laddove la mancata coabitazione dipenda solo da ragioni economiche. In definitiva, il difetto di convivenza non è rilevante quando non esiste una separazione consensuale o giudiziale e la scelta della non convivenza è stata determinata esclusivamente da ragioni di ordine economico.
    Il caso in esame riguarda, per l’appunto, un cittadino straniero, il quale proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Varese, avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal prefetto di Varese. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso sul rilievo che lo straniero in questione risultava coniugato con una cittadina italiana e osservando che la mancata convivenza al momento dipendva esclusivamente da ragioni economiche. Avverso la pronuncia del Giudice di Pace, il Prefetto e il Ministero dell’Interno hanno promosso ricorso per Cassazione, ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. In primo luogo, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno, poiché nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche nella fase di legittimità. La Corte ha poi esaminato la censura con cui è stata denunciata la violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c. del decreto_legislativo_286_1998, deducendo che, nel caso di straniero coniugato con una cittadina italiana, il difetto di convivenza escluderebbe il presupposto per derogare il divieto di espulsione, non distinguendo la norma citata a seconda che il difetto di convivenza sia dovuto o no a ragioni economiche. In proposito, la Corte ha rilevato se è vero che, ai fini del riconoscimento della sussistenza del divieto di espulsione amministrativa, previsto dall’art. 19, comma 2, lettera c, del decreto citato, a beneficio dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana il riconoscimento di tale convivenza non è presumibile in base all’esistenza del matrimonio e deve essere provato dall’espulso, restando escluso dall’accertamento circa la sussistenza di uno stato di separazione sia legale che giudiziale o consensuale, sia di fatto tale da determinare la cessazione dei rapporti materiali e spirituali alla base della comune organizzazione domestica, ovvero del consortium vitae, è altresì vero che il giudice del merito, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, ha ritenuto che, nel caso di specie non vi è stata separazione giudiziale o consensuale circostanza incontroversa e che la mancata convivenza al momento dipendeva esclusivamente da ragioni economiche, formulando un apprezzamento di fatto in ordine al carattere del tutto transeunte della mancata convivenza, implicitamente reputandola tale da non incidere sulla sussistenza del requisito, anche in considerazione delle ragioni che l’hanno determinata.

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