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  • La credibilità è la bussola sul bilancio

    La funzione economica, sociale e giuridica della revisione non è quella di garantire l'assoluta e incondizionata attendibilità del bilancio d'esercizio, né il lettore dello stesso può nutrire questa aspettativa. Tale funzione, piuttosto, consiste nel tenere sufficientemente alto il livello di fiducia che ogni stakeholder può avere nella credibilità dei valori di bilancio e dell'informativa complementare, livello che si intende garantito dai profili di etica, indipendenza, professionalità,responsabilità chiesti al revisore.
    Nei principi di revisione si fa riferimento alla «ragionevole sicurezza», ossia a un livello di fiducia sufficientemente alto che il revisore ripone nell'attendibilità del bilancio esaminato, al quale corrisponde un complementare livello, ritenuto opportunamente basso, di presenza di errori. Il revisore, dunque, assume un rischio (consistente nell'eventualità che il suo giudizio, circa la conformità del bilancio d'esercizio esaminato alle norme che ne regolano la formazione, non risulti confermato dai fatti) relativo alla possibile sussistenza di errori significativi (cioè capaci di alterare le decisioni economiche assunte dagli stakeholder sulla base delle risultanze del bilancio) nel bilancio d'esercizio.
    Il revisore, quindi, ha l'obiettivo generale di accertare, con ragionevole sicurezza, che «il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile» (Isa 200, paragrafo 3). Sono proprio le asserzioni di bilancio – opportunamente declinate per transazioni, saldi e informativa, attestate dalla direzione (ossia, nel sistema del Codice civile, dal cda, se si è in presenza del sistema ordinario o, comunque, dal l'organo deputato alla predisposizione del progetto di bilancio) nel presentare il bilancio di esercizio come conforme alle norme di legge e ai principi contabili – a costituire il «sistema di parametri» al quale rapportare le evidenze aziendali, opportunamente programmate, raccolte e indagate mediante appropriati elementi probativi. La piena rispondenza alla realtà di quelle asserzioni (cioè il loro essere prive di errori) rivelerà un giudizio parziale di attendibilità che si andrà poi componendo, insieme a tutti gli altri, in un giudizio complessivo e di sintesi.
    Mentre nelle asserzioni relative alle transazioni, ai saldi e all'informativa attestate dalla direzione (cioè nel flusso contabile che porta alla formazione del bilancio di esercizio) si annida il rischio che il bilancio contenga errori significativi (in quanto alimentato dal rischio intrinseco e dal rischio di controllo), sta nella natura, nella tempistica, nella sufficienza e nell'appropriatezza degli elementi probativi raccolti l'origine del rischio di individuazione che il revisore si accolla.
    Come precisa il principio di revisione 200, paragrafo 13, il rischio intrinseco consiste nell'eventualità che un'asserzione relativa a una classe di operazioni, saldo contabile o informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo a essa riferito, cioè che le asserzioni relative a quelle operazioni, saldi o informazioni appostate in bilancio non rispondano al vero (ad esempio, si espone un saldo finale dei crediti verso clienti per una determinata cifra, ma non si tiene conto di una fattura di vendita; pertanto, l'asserzione di «completezza» del saldo esposto contiene un errore); il rischio di controllo, a sua volta, consiste nell'eventualità che un errore che affligge un'asserzione relativa a una classe di operazioni, saldo contabile o informativa non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal sistema di controllo interno dell'impresa (nell'esempio citato, la mancata rilevazione della fattura viene, o non viene, intercettata dalle procedure di controllo amministrativo-contabile della società).
    Occorre, pertanto, declinare l'obiettivo di revisione in relazione alle transazioni, ai saldi, all'informativa allo scopo di definire, per ciascuno di essi, quali sono le asserzioni attestate dalla direzione che non contengano errori e a valutare il rischio intrinseco e il rischio di controllo relativo a ognuno di esse e, di conseguenza, a procedere alla raccolta degli elementi probativi.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-01/credibilita-bussola-bilancio-095155.shtml?uuid=AYjfqDgC

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