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  • False fatture senza truffa. Per la Cassazione non è possibile il concorso tra i due reati

    Nessun concorso tra falsa fatturazione e truffa aggravata. Le sezioni unite penali della Cassazione hanno spiegato che i reati previsti dagli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 74/2000 hanno un rapporto di specialità con la truffa aggravata ai danni dello Stato. Per le motivazioni bisognerà attendere, ma intanto è stata resa nota l'informazione provvisoria, resa dopo l'udienza di giovedì, con cui viene risolto un contrasto tra i giudici della stessa Cassazione che si trascinava da tempo.

    Occorre ricordare che la dichiarazione fraudolenta punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi. Simmetricamente, la fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti concerne la condotta di colui che emette questi documenti.

    Il reato di truffa aggravata, invece, riguarda chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. La sanzione è la reclusione da uno a cinque anni.

    Appare evidente la possibile sovrapposizione tra le due condotte illecite, in quanto l'utilizzo di false fatture (e quindi la precedente illecita emissione da parte di terzi soggetti) se da un lato certamente consente di incrementare gli elementi negativi di reddito rilevanti anche ai fini Iva e quindi di abbattere il carico fiscale ed evadere conseguentemente le imposte dovute, dall'altro rappresenta sicuramente un artifizio per indurre il fisco in errore e per conseguire un ingiusto profitto rappresentato, nel caso di specie, dall'evasione Iva e/o delle imposte sui redditi.

    In concreto l'ipotesi di concorso è stata spesso ipotizzata da varie Procure della Repubblica e avallata sia da alcuni Tribunali sia da alcune sentenze della Corte di cassazione (Cassazione 9 aprile 2008 n. 14707 e 16 febbraio 2007 n. 6825).
    In genere, si è trattato di casi di frodi fiscali abbastanza significative, perpetrate attraverso proprio l'emissione e/o l'utilizzazione in dichiarazione dei documenti soggettivamente e/o oggettivamente falsi. In presenza di questi meccanismi particolarmente insidiosi e fraudolenti si è ritenuto, infatti, che i soggetti coinvolti in realtà truffassero anche l'erario per conseguire l'evasione Iva e dei redditi.
    È il caso, ad esempio, delle numerose frodi cosiddette "carosello" in cui soggetti più o meno nullatenenti si frappongono ai reali acquirenti (di norma situati in Stato Ue) e venditori per non versare da una parte l'Iva dovuta e, dall'altra, per consentire la detrazione dell'imposta ai destinatari finali delle operazioni, ove complici negli illeciti.
    La decisione delle sezioni unite non mancherà di avere effetti sul piano pratico. È evidente, infatti, che in presenza dei comportamenti illeciti delineati è ben differente, dal punto di vista procedurale e sostanziale, ipotizzare e perseguire un solo delitto (il tributario) e non anche quello, altrettanto grave, di truffa aggravata.
    Il caso
    Alle Sezioni unite penali della Cassazione era stato affidato il compito di risolvere il contrasto, insorto all'interno della stessa corte, sulla natura del rapporto tra il reato di falsa fatturazione e quello di truffa aggravata ai danni dello Stato
    Nei casi che si sono succeduti davanti ai giudici le due condotte alla base dei diversi tipi di reato sono infatti portate a sovrapporsi: l'inserimento in dichiarazione di false fatture, oppure la loro emissione, potrebbe certo consentire un indebito risparmio d'imposta e quindi un'evasione, ma, nello stesso tempo, potrebbe provocare un danno ingiusto all'Erario
    La soluzione
    Le Sezioni unite, dopo l'udienza svoltasi giovedì, hanno affermato, ma le motivazioni saranno rese note solo tra qualche tempo, che i reati tributari, disciplinati dagli articoli 2 e 8 del del decreto legislativo n. 74 del 2000, sono in un rapporto di specialità rispetto al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, sposando quindi la tesi più favorevole agli imputati
    Le conseguenze
    L'effetto più immediato della pronuncia delle Sezioni è quello di rendere impossibile l'eventualità di un concorso tra le due differenti fattispecie di reato: nei casi in cui il concorso è stato in passato contestato, si è trattato, per esempio, di frodi "carosello" in cui soggetti dalle incerte condizioni di reddito si frapponevano rispetto ai veri acquirenti e venditori in maniera tale da rendere possibile il mancato versamento dell'Iva
    Da verificare gli impatti sui termini di prescrizione ma comunque per la pubblica accusa sarà di norma possibile la sola contestazione del reato fiscale senza poterci aggiungere anche quello di truffa, rendendo di fatto più grave il pericolo sanzionatorio.
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-30/false-fatture-senza-truffa-064101.shtml?uuid=AYUlIafC

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