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  • Stop alla nuova pretesa se c'è stata l'adesione

    Il contribuente, che chiude i conti con il fisco attraverso l'accertamento con adesione, non può ricevere una nuova pretesa a seguito di ulteriori elementi acquisiti dall'ufficio senza prendere visione del Pvc. A precisarlo la sentenza n. 21509/10 della Cassazione.
    La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui una società a responsabilità limitata, dopo aver regolarizzato la propria posizione relativa al l'anno d'imposta 1995 con accertamento con adesione, si è vista recapitare un avviso in cui l'ufficio avanzava una nuova pretesa sulla scorta di altri elementi acquisiti nel corso delle indagini. La vicenda aveva ricevuto due diverse chiavi di lettura nei precedenti gradi di giudizio. Mentre, infatti, la Ctp si era espressa a favore del contribuente rilevando che la seconda verifica fosse illegittima per carenza dei presupposti di legge (ossia quali fossero di fatto i nuovi elementi emersi e contenuti nel Pvc). La commissione regionale, invece, aveva ritenuto che fosse da accogliere il ricorso dell'ufficio.
    Così il contribuente ha proposto ricorso rilevando come la commissione regionale avesse addebitato alla parte il mancato adempimento del l'onere di produrre copia del Pvc di constatazione, parte integrante dell'atto impugnato, che, però, non gli era stato mai notificato.
    La Cassazione ha rilevato, pertanto, come la seconda verifica dovesse considerarsi illegittima perché si trattava di fatto di un'illegittima inversione dell'onere della prova. Ossia il contribuente avrebbe dovuto produrre un atto (il Pvc) che non gli era stato notificato. Di qui l'impossibilità per il contribuente di esercitare correttamente il proprio diritto alla difesa. Non solo. La Corte ha puntualizzato che non si può parlare di inammissibilità del ricorso dal momento che i casi sono tassativamente indicati dal comma 1 dell'articolo 22 del Dlgs 546/1992. Quindi, a voler considerare alla lettera la norma, «il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile».
    La disposizione
    Ma l'errore commesso dall'amministrazione trova riferimento nel comma 4 della stessa norma in base al quale il ricorrente (in questo caso il contribuente) è tenuto a presentare anche la serie di documenti alla base della pretesa. E se non gli sono stati notificati è materialmente impossibilitato a presentarli. A tal proposito la Cassazione ha ritenuto che se il Pvc è parte integrante dell'atto impugnato, l'onere di produrre tale atto grava sull'ente impositore che deve dimostrare la fondatezza del proprio assunto sulla base di constatazioni effettuate dagli organi di controllo. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria.
    I riferimenti
    Per rafforzare le proprie conclusioni, la Corte ha richiamato la sentenza n. 3456/09 in base alla quale l'ufficio è legittimato a motivare in maniera indiretta l'accertamento, ma poi, dinanzi al giudice deve fornire la prova del proprio assunto. In quella circostanza il contribuente aveva contestato la legittimità della motivazione del l'accertamento che richiamava solo per relationem il Pvc. Anche in quella circostanza il cittadino non aveva preso visione dell'atto solo richiamato dall'ufficio e anche in quel caso era impossibilitato a produrre il documento in contenzioso. Pertanto la Cassazione aveva spiegato come non si potesse parlare di inammissibilità del l'accertamento, quanto di illegittimità.
    Tornando alla vicenda in questione, la Cassazione ha chiarito che qualora l'ufficio non abbia inviato la documentazione o l'abbia richiamata per relationem, l'onere probatorio ricade sempre e solo sull'ufficio a meno che sia il contribuente a invocare circostanze a lui favorevoli secondo quanto disposto dall'articolo 2697 del codice civile.
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    I punti principali
    L'amministrazione finanziaria non può, a seguito di ulteriori indagini, avanzare nuove richieste nei confronti del privato senza notificare il pvc sul quale si basa la pretesa. In questo caso viene leso il diritto di difesa che è stabilito dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000)
    A seguito di accertamento con adesione, una Srl aveva ricevuto un accertamento giustificato dal reperimento di nuovi elementi emersi a seguito della sentenza di primo grado. La Cassazione ha ritenuto che avesse ragione il contribuente a ritenere l'accertamento illegittimo
    Oltre a produrre il processo verbale di constatazione, l'ufficio ha l'onere di provare la pretesa impositiva
    Cassazione 18872/07
    L'inammissibilità ricorre solo in caso di mancato deposito di documenti come l'originale o fotocopia dell'atto impugnato
    Cassazione n. 3456/09

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-01/stop-nuova-pretesa-stata-064054.shtml?uuid=AY0mGBgC

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