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  • Garante Privacy: ordinanze di custodia cautelare on line solo con dati essenziali

    Un soggetto si è rivolto al Garante per denunciare l'illecita diffusione di dati "di natura riservata e personale" - quali i numeri delle utenze telefoniche oggetto di intercettazione da parte dell'Autorità giudiziaria - conseguenti alla pubblicazione, in forma integrale, su due siti internet dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti del medesimo dal Tribunale di Firenze.

    Secondo il Garante "fermo restando il diritto alla manifestazione del pensiero da parte dell'Associazione titolare dei due siti internet – che può esplicarsi anche mediante la pubblicazione di documentazione a supporto delle argomentazioni e delle tesi sostenute –, la diffusione dei menzionati dati del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell'ordinanza, effettuata attraverso la pubblicazione in forma integrale del provvedimento, travalica la finalità informativa perseguita e non trova giustificazione sul piano del rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione previsto dall'art. 137, comma 3, del Codice e dall'art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A1 al Codice), nonché del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, di natura strettamente personale, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda giudiziaria in esame".

    Il Garante ha pertanto dichiarato illecito il trattamento dei dati e disposto il divieto dell'ulteriore trattamento dei medesimi.

    (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 29 settembre 2010, n.1763096: sì all'ordinanze di custodia cautelare on line ma solo con dati essenziali)

    http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2777

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