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  • Il licenziamento del dirigente non deve essere necessariamente avallato da giustificato motivo

    (Cassazione, Sentenza 22.10.2010 n. 21748)
    Il Tribunale di Torino con sentenza n. 10050 del 2005 dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato con lettera 9.05.2003 dalla E. S.p.A. A D.M.D., che aveva svolto funzioni dirigenziali come responsabile dell’amministrazione e della contabilità di magazzino, nonché delle funzioni di Amministrazione e Finanza. Il Tribunale riteneva che. Contrariamente a quanto asserito nella lettera di licenziamento, le mansioni svolte dalla D.M. Non fossero state soppresse, ma assegnate ad altro soggetto, ossia alla Sig.ra B., riassunta dalla E. nel febbraio 2003, dopo essere stata licenziata da altra società dello stesso gruppo della E.. Tale decisione, appellata dalla E. S.p.A., è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 612 del 2006, che ha respinto le domande proposte dalla D.M.. La Corte territoriale ha premesso che la soppressione del posto non significa assoluta eliminazione delle mansioni svolte in precedenza dal lavoratore, ma implica anche una redistribuzione delle stesse mansioni secondo valutazioni discrezionali, non arbitrarie, di opportunità dell’imprenditore. La stessa Corte ha precisato che nel caso di licenziamento del dirigente la nozione legale di “giustificalo motivo” e la nozione contrattuale di “giustificatezza” non sono equiparabili, sicchè per il licenziamento del dirigente può rilevare qualsiasi motivo – purchè giustificato – non denotante arbitrarietà. Ciò posto, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie il licenziamento della D. M. fosse stato giustificato dalla società datrice di lavoro con la necessità della ristrutturazione aziendale nell’ottica del contenimento dei costi, motivazione perfettamente riscontrata nei fatti. Ne, secondo la Corte di Appello, vi erano elementi oggettivi per sostenere la strumentalità dell’operazione della riassunzione del dirigente B., la quale era andata ad occupare una funzione non appartenente alla D.M....
    http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-licenziamento-del-dirigente-non-deve-essere-necessariamente-avallato-da-giustificato/5029

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